Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 104 Individuazione delle pertinenze minime degli immobili da deruralizzare

1. Per gli interventi che comportano mutamento della destinazione agricola verso diverse categorie funzionali, i progetti edilizi definiscono il perimetro, la dimensione, che non potrà essere inferiore a 2000 mq, nonché la tipologia delle aree di pertinenza agricola, come disciplinate dall'art. 85 delle presenti Norme.

2. Dimensioni inferiori delle aree di pertinenza possono essere ammesse solo a fronte di comprovata impossibilità o di assetti storici consolidati ovvero di peculiari ed obiettive caratteristiche dei luoghi.

3. Al fine di non ingenerare rilevanti cesure con i circostanti valori paesaggistici del contesto agricolo o con gli ambiti di pertinenza paesaggistica, per la definizione del perimetro delle aree di pertinenza agricola devono essere considerati i segni e gli elementi naturali e antropici della tessitura territoriale, seguendo le linee naturali riconoscibili nel territorio, l'andamento morfologico, la configurazione del reticolo idraulico e stradale esistente, l'ordinamento colturale preesistente e la distribuzione del manto vegetale, escludendo rigide conformazioni geometriche, salvo dove la partizione delle aree agricole sia già disegnata in tal senso.

4. L'area di pertinenza come sopra individuata può essere attribuita ad un edificio o a una singola unità immobiliare.