Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 105 Sistemazioni agricole ambientali a scomputo di "Oneri verdi"

1.Lo scomputo degli specifici oneri previsti dalle vigenti norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio rurale (c.d. 'oneri verdi') è consentito solo a fronte di interventi di sistemazione ambientale significativi dal punto di vista dell'interesse pubblico e/o generale, quali:

  • - la conservazione e/o il ripristino delle formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali, come individuate nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo e al contempo, per quanto possibile, l'eliminazione di specie infestanti aliene, tra le quali l'Ailanthus altissima, in accordo con la normativa regionale;
  • - la rinaturalizzazione delle fasce di vegetazione ripariale, ivi comprese le formazioni arboree e arbustive d'argine, di ripa o di golena, e degli eventuali lembi relitti di specie planiziarie, evitandone la manomissione o la riduzione;
  • - la manutenzione delle rete scolante artificiale principale, le opere di intercettamento, raccolta e convogliamento delle acque superficiali, e gli interventi finalizzati in genere alla difesa dell'integrità fisica dei suoli e alla prevenzione del dissesto idrogeologico;
  • - la conservazione e/o il ripristino delle sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie tradizionali (muri a secco o di contenimento, terrazzamenti, ciglionamenti, acquidocci, scoline, fossi, etc.), con priorità per gli elementi qualificativi che caratterizzano le aree con sistemazioni agrarie storiche come i terrazzamenti e i muri a secco, con materiali e modalità costruttive fedeli alla tradizione dei luoghi;
  • - la tutela e/o il recupero dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storico-culturale o testimoniale, con priorità per i beni censiti dagli enti pubblici territoriali;
  • - la manutenzione straordinaria e/o il ripristino di tratti di strade vicinali e della viabilità rurale in genere aperta al pubblico transito;
  • - il recupero e la manutenzione della sentieristica nelle aree boscate, consentendone, ove possibile, l'accessibilità e la fruizione pubblica;
  • - il completamento, potenziamento o creazione di corridoi ecologici, anche mediante manutenzione e reimpianto di vegetazione arborea e arbustiva, e gli interventi finalizzati in genere alla protezione della fauna selvatica.

2. Non rientrano tra gli "interventi di sistemazione ambientale" di cui al presente articolo, ammessi a scomputo dei c.d. 'oneri verdi', gli interventi obbligatori previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione degli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora.

3. Fatte salve ulteriori disposizioni eventualmente dettate dal Regolamento Edilizio nel rispetto delle vigenti norme regionali e delle disposizioni di cui al presente articolo, i progetti edilizi riferiti agli interventi di cui al punto 1 sono corredati:

  • a) da una stima del costo, contabilizzato a prezzi correnti al momento della presentazione della documentazione, degli interventi di sistemazione ambientale da realizzare nei primi cinque anni;
  • b) dalla documentazione relativa alle risorse paesaggistiche ed ambientali eventualmente presenti nell' "area di pertinenza agricola" dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata dall'intervento, con particolare riferimenti ai seguenti elementi:
    • - formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali;
    • - alberature segnaletiche di confine o di arredo;
    • - fasce di vegetazione ripariale, ivi comprese le formazioni arboree d'argine, di ripa o di golena;
    • - corsi d'acqua naturali o artificiali;
    • - rete scolante artificiale principale;
    • - particolari sistemazioni agrarie quali muri a secco o di contenimento, terrazzamenti o ciglionamenti, acquidocci, scoline, etc.;
    • - manufatti aventi valore paesaggistico, storico o testimoniale censiti dagli enti pubblici territoriali o dal Piano Strutturale;
    • - viabilità vicinale e/o rurale esistente;
    • - sentieri in aree boscate;
      • c) dagli elementi conoscitivi e/o dalle specifiche progettuali di cui ai successivi punti 4, 5 e 6, per le fattispecie ivi contemplate.

      4. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale riferiti a porzioni di territorio che ricadano nelle seguenti aree ed ambiti:

    • - negli ambiti di pertinenza paesaggistica (Art.115 );
    • - negli ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica (Art. 116);
    • - nelle Aree di protezione storico-ambientale (Art. 75);
    • - negli ambiti perifluviali (Art. 118);
    • - nelle Aree sensibili di fondovalle (Art.75);
    • - nel verde di connessione ecologica (Art. 123);
    • - negli ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi e riserve (Art.75),

    sono corredati da un apposito quadro conoscitivo atto ad individuare eventuali situazioni di degrado localizzato, ed in tal caso prevedono idonei interventi per il loro superamento.

5. Gli interventi inerenti le aree boscate devono essere subordinati alla predisposizione di apposita relazione atta a dimostrare la sostenibilità colturale, idrogeologica, paesaggistica ed ambientale di quanto previsto.

6. Le opere di regimazione idraulica, di recupero di dissesti idrogeologici e di sistemazione idraulico forestale devono essere realizzate preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica.

7. Il rilascio e/o l'efficacia del titolo o atto abilitativo relativo agli interventi urbanistico-edilizi di cui al punto 1 da attuarsi sull'edificio o unità immobiliare di riferimento è in ogni caso subordinato alla stipula di un'apposita convenzione, con idonee garanzie fidejussorie circa la corretta esecuzione e manutenzione degli interventi di sistemazione ambientale previsti dal progetto. Gli impegni di miglioramento e manutenzione ambientale definiti in convenzione gravano sull'intera porzione di terreno correlata al mutamento della destinazione d'uso agricola dell'immobile.