Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 106 Aree con funzione agricola

1. Sono identificate come "aree con funzione agricola" le porzioni di territorio rurale nelle quali la struttura fondiaria, le caratteristiche pedologiche, climatiche, di acclività e giacitura dei suoli, l'estensione e densità delle colture e la presenza di significative strutture aziendali configurano attività produttive agricole consistenti e consolidate. Le aree con funzione agricola sono prevalentemente collinari e sono prevalenti le colture a oliveto e vigneto.

Sono individuate con apposito segno grafico nella tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti".

2. Le aree agricole sono qualificate e caratterizzate dalla presenza delle seguenti componenti ambientali, paesaggistiche e identitarie del patrimonio territoriale, individuate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" e disciplinate dal presente Titolo:

  • - aree forestali;
  • - aree a rischio archeologico;
  • - patrimonio edilizio di valore storico, culturale e architettonico;
  • - nuclei rurali;
  • - nuclei rurali storici,
  • - aree per la mobilità di impianto storico;
  • - aree per la mobilità;
  • - giardini formali e storici;
  • - ambiti di pertinenza paesaggistica;
  • - ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica;
  • - verde di connessione ecologica;
  • - ambiti perifluviali;
  • - paesaggi agrari e pastorali di interesse storico;
  • - ambiti per progetti di paesaggio territoriali.

3. In tali aree gli usi del suolo agricolo si differenziano in numerose tipologie, anche di impronta tradizionale. Si riscontrano, infatti, diverse tipologie di consociazioni, la presenza di pratiche (es. l'uso di sostegni vivi per maritare la vite) e sistemazioni agrarie tradizionali (ciglionamenti e terrazzamenti). Le diverse monocolture, più o meno intensive (oliveti sia a sesto regolare che irregolare, prati, seminativi e vigneti), sono le tipologie più diffuse con presenza anche di superfici pascolive. Il mantenimento di usi del suolo tradizionali come le consociazioni e i seminativi arborati (es. seminativi e prati con vite maritata o con olivo, i vitati olivati, gli oliveti e i prati con olivo terrazzati) costituiscono il principale elemento qualitativo del paesaggio, visto anche l'ottimo stato di conservazione e cure colturali riscontrato.

4. In queste aree dunque è incentivato il mantenimento sia delle sistemazioni agrarie tradizionali sia degli usi del suolo agrario tradizionale, attraverso incentivi come previsti dall'art. 94 delle presenti Norme, da incentivi economici che l'Amministrazione attiverà in tutte le sedi opportune e dalla valorizzazione di dette aree con specifici progetti.

5. I movimenti di terra in zona agricola connessi all'attività edilizia non potranno comportare mutamento di quota, in aumento o in diminuzione, superiori a 1,00 m.

6. Nelle aree con funzione agricola sono ammessi tutti gli interventi del presente Titolo con le limitazioni previste dallo stesso.