Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 108 Aree forestali soggette a possibile recupero per l'attività produttiva

1. Le aree forestali soggette a possibile recupero per l'attività produttiva, individuate con apposito perimetro e segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono attualmente classificabili come a "possibile recupero produttivo". Tali superfici forestali occupano quasi il 7% della superficie comunale e sono formate per il 56% della loro superficie totale da aree arboree ed arbustive in evoluzione. Sono terreni agricoli abbandonati ricolonizzati da vegetazione arbustiva in stato di evoluzione, costituendo una vulnerabilità territoriale. Sono aree soggette al recupero secondo la Legge Forestale Toscana (L.R. 39/2000). Il recupero di dette aree è sottoposto alle condizioni degli articoli 80 e 80bis del Regolamento regionale 8 agosto 2003, n. 48/R e s.m.i. di attuazione della L.R. 39/2000.

2. Sono consentiti i seguenti interventi:

  • a) Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola realizzabili dall'imprenditore agricolo, in assenza di Programma aziendale (articoli 77,78,79, 80 e 81);
  • c) interventi di trasformazione di annessi agricoli esistenti per la realizzazione di unità abitative rurali ad opera dell'imprenditore agricolo, mediante Programma aziendale (Art. 94 delle presenti Norme);
  • d) Appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria di cui all'art. 34 comma 6bis, della L.R. n. 3 del 12 gennaio 1994";
  • e) Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione non agricola (articoli 77,78 e 79 e Capo V del Titolo IV).

3. Ferme le vigenti disposizioni di legge sono comunque obbligatori nel caso di recupero delle aree per l'attività produttiva:

  • - l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 80bis del Regolamento Forestale della Toscana 48/R/2003;
  • - le opere di sistemazione idraulico agraria per la regimazione delle acque superficiali e la prevenzione dell'erosione del suolo in rapporto alle condizioni di regimazione e sgrondo delle acque dei terreni contermini. E' consentito anche il recupero di opere di sistemazione idraulico agraria preesistenti;
  • - la superficie dei terreni da recuperare per l'attività produttiva deve avere estensione inferiore a 3 ettari e devono essere distribuiti nello spazio al fine di evitare contiguità tra gli interventi prima di cinque anni. La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza.

4. Alla domanda di autorizzazione di cui al comma 3 è allegato un progetto che, fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche generali di cui al capo I, titolo III, del Regolamento Forestale contiene:

  • a) i dati relativi alla localizzazione e allo stato attuale dei terreni di cui si richiede il recupero agronomico;
  • b) la documentazione aerofotografica riferita a fotogrammi del volo anno 1954 o la perizia giurata attestante lo stato storico dei luoghi preesistenti ai processi di forestazione e rinaturalizzazione, comprovata dall'analisi di documentazione fotografica o aerofotografica oggettivamente databile;
  • c) la descrizione dei terreni oggetto di recupero, nonché i vincoli urbanistici e paesaggistici eventualmente insistenti sulla stessa area;
  • d) la descrizione e la documentazione fotografica relativa alle eventuali opere di sistemazione idraulico agraria esistenti;
  • e) le modalità di realizzazione e/o ripristino e mantenimento delle opere di sistemazione idraulico agraria;
  • f) le modalità e i tempi di realizzazione del progetto di recupero a fini produttivi nonché le colture che si intendono ripristinare.

5. Sono vietati i seguenti interventi:

  • - alterazione permanente dello stato dei luoghi;
  • - la costruzione di qualsiasi manufatto o altra opera civile.

6. Nei casi in cui l'attività agro-silvo-pastorale venga abbandonata prima che siano decorsi cinque anni dall'autorizzazione, oltre alle sanzioni previste dalla legge, sono posti a carico del proprietario o possessore l'obbligo di ripristino ai sensi dell'articolo 85 della legge forestale e l'esecuzione delle opere di rimboschimento dei terreni oggetto di recupero agronomico.