Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 109 Aree forestali

1.Le aree forestali occupano il 41,18 % dell'intera superficie comunale. Sono identificate con apposito perimetro e segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" e articolate in "Boschi storici", cioè quelli presenti al 1954, e boschi formatisi successivamente a tale data, ma non recuperabili ai fini produttivi. Le superfici delle aree forestali sono composte, nella maggior parte, da querceti mesotermofili di roverella a Rosa sempervirens e da querceti termofili di roverella con leccio e cerro.

2. Nelle aree forestali di cui al comma 1 sono consentiti i seguenti interventi:

  • a) Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola realizzabili dall'imprenditore agricolo, in assenza di Programma aziendale (Articoli 77,78,79, 80 e 81);
  • b) Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola realizzabili dall'imprenditore agricolo, mediante Programma aziendale (Art. 85);
  • c) interventi di trasformazione degli annessi agricoli esistenti alla data di adozione del presente Piano per la realizzazione di unità abitative rurali ad opera dell'imprenditore agricolo, mediante Programma aziendale (Art. 94);
  • d) Appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria di cui all'art. 34 comma 6bis, della L.R. n. 3 del 12 gennaio 1994;
  • e) Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione non agricola (Articoli 77,78 e 79 e Capo V del Titolo IV).

4. Gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto disposto dal successivo Capo VII , nonché dalle seguenti prescrizioni specifiche:

  • a) gli interventi sulle formazioni forestali devono essere finalizzati al miglioramento della qualità ecologica dei boschi di latifoglie (in particolare dei querceti di roverella), al controllo degli incendi e al contenimento dei danni provocati da fitopatologie;
  • b) nell'ambito delle formazioni forestali sono ammessi interventi di gestione selvicolturale

sostenibile, realizzati in coerenza con la legge forestale 39/2000 e ss.mm.ii. e relativo regolamento, con particolare attenzione al contenimento dell'invasione delle specie forestali aliene (Robinia pseudacacia e Ailanthus altissima).

5. Le piante e le siepi forestali non ricomprese nei boschi sono tutelate dalla legge regionale forestale e non sono ammesse né riduzioni né tagli senza la prescritta autorizzazione.