Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 111 Area con funzione Turistico-ricettiva in zona agricola

1. Le aree turistico-ricettive, ricadenti nel territorio rurale, sono identificate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", ivi comprese le relative attrezzature di corredo e di servizio.

2. Le schede norma inerenti le aree turistico-ricettive disciplinano sia gli interventi di trasformazione che gli interventi ammessi nelle more di attuazione delle trasformazioni ivi previste.

3. Nelle aree turistico-ricettive non oggetto di specifica scheda di trasformazione sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso:

  • - ospitalità alberghiera (e relativi spazi di corredo);
  • - esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (bar, ristoranti e simili);
  • - Servizi di interesse pubblico o collettivo.

4. In dette aree sono ammessi gli interventi al patrimonio edilizio di valore storico, culturale ed architettonico di Classe A,B,C,D, ed E e agli edifici di recente formazione previsti dalle presenti Norme, ma con le limitazioni del presente articolo, rispettando comunque la norma più restrittiva.

Gli interventi ammessi sugli edifici non oggetto di specifica scheda di trasformazione sono:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) Restauro e risanamento conservativo;
  • d) Ristrutturazione Edilizia conservativa ai sensi dell'art. 135 comma 2 lett. d) della L.R.65/2014;
  • e) Ristrutturazione edilizia ricostruttiva con fedele ricostruzione;
  • f) realizzazione di manufatti pertinenziali nei limiti di seguito indicati;
  • g) nuova edificazione limitatamente alla realizzazione di piscine.

Per tutte le attività turistico ricettive esistenti, compresi i campeggi, valgono le prescrizioni della L.R.86/2016 e del suo regolamento di attuazione.

Sono fatte salve eventuali disposizioni di dettaglio disciplinate dalla "Disciplina delle funzioni" di cui al Titolo VI delle presenti Norme.

5. Non sono consentiti:

  • - la riduzione delle aree di pertinenza;
  • - la riduzione delle aree con vegetazione ripariale e boscata;
  • - lo spostamento di strade vicinali e poderali;
  • - l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete.

6. Sono consentiti:

  • - gli incrementi della superficie utile interna alla sagoma dell'edificio, anche attraverso lo spostamento degli orizzontamenti, a condizione che siano previsti il miglioramento sismico ed il miglioramento delle prestazioni energetiche riferibile almeno ad una Classe energetica;
  • - le modifiche alle coperture, tali comunque da non determinare aumenti della volumetria complessiva;
  • - un volume tecnico interrato o seminterrato con altezza massima fuori terra di mt. 1,50, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche e comunque non superiori a 6 mq di SE e con altezza massima (HMax) m. 2,40;
  • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate. Per il mero appoggio di elementi sulla copertura, si dovranno impiegare adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti;
  • - l'installazione di nuovi impianti, l'adeguamento e/o rifacimento di quelli preesistenti siano previsti secondo soluzioni di adeguata qualità progettuale, con l'adozione di soluzioni tecnologiche compatibili con i valori paesaggistici, privilegiando i sistemi di tipo centralizzato.

6. Gli interventi che interessano le pertinenze edilizie, i giardini e le pertinenze edilizie storicizzate, sono soggetti, in conformità con il P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale, con particolare riferimento ai filari alberati;
  • - venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale;
  • - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
  • - siano conservati gli aspetti esteriori, utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili e coerenti;
  • - siano preservate le opere complementari (percorsi, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimentazione delle acque, giardini);
  • - sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree, degli spazi pertinenziali comuni e dei percorsi, evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema;
  • - i sistemi e i metodi di illuminazione privata garantiscano la qualità, il risparmio energetico e la compatibilità con il contesto evitando l'esaltazione scenografica del singolo edificio, a favore di una luce diffusa e soffusa e che sia evitata ogni forma d'irradiazione di luce al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, verso la volta celeste;
  • - siano garantiti il recupero e il mantenimento della viabilità storica.

7. Le dotazioni di parcheggio a servizio delle attività turistico-ricettive di cui al presente articolo sono dovute nella misura stabilita dagli Articoli 28 e 29 delle presenti Norme, per la specifica destinazione d'uso. La loro progettazione deve includere l'uso di materiali permeabili e deve inserirsi nel contesto paesaggistico, evitando rigide geometrie degli spazi.

6. La realizzazione di piscine o altre attrezzature di corredo a servizio delle attività turistico-ricettive di cui al presente comma è soggetta alle disposizioni di cui all'Art. 87 delle presenti Norme.

Non sono ammessi mutamenti della destinazione d'uso.