Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 8 Aree per l'istruzione e l'infanzia

1. Le aree per l'istruzione e l'infanzia, i cui requisiti tecnici sono stabiliti dal DM 18.12.1975 "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica", comprendono: asili nido e scuole per l'infanzia, scuole elementari e scuola secondaria di primo grado (media).

Allo scopo di garantire, per qualunque tipo di scuola, indipendentemente dalla localizzazione e dimensione, il massimo di relazioni che permettano a tutte le allieve e gli allievi, senza distinzione di provenienza e di ceto, di istruirsi, nelle migliori condizioni ambientali ed educative, ogni edificio scolastico va considerato parte di un "continuum" educativo, inserito in un contesto urbano e sociale, e non come entità autonoma.

Pertanto, gli edifici scolastici devono essere strettamente collegati con i centri di servizio, con esso integrabili sia spazialmente che nell'uso, quali: servizi sportivi, ricreativi, culturali, amministrativi, ecc.

2. Nel perseguire l'obiettivo primario di qualificare gli edifici scolastici rispetto ai diversi tipi di domanda il Piano Operativo prescrive di:

  • a) garantire l'accessibilità e la sosta a tutte le persone attraverso la progettazione universale;
  • b) garantire la realizzazione di parcheggi e spazi pavimentati secondo i criteri di qualità di cui al successivo art. 10;
  • c) prevedere una rete di percorsi sia ciclabili che pedonali che mettano in stretto collegamento le scuole con i parchi e i giardini pubblici, le aree sportive, ricreative e culturali;
  • d) prevedere progetti finalizzati ad incentivare lo spostamento, preferibilmente non accompagnati, casa-scuola a piedi o in bicicletta degli alunni della scuola elementare e della scuola media;
  • e) adeguare alle normative vigenti in materia antisismica e di riqualificazione energetica degli edifici, anche mediante l'utilizzo di specie arboree che garantiscano comfort ambientale e ombreggiatura laterale degli edifici e la riduzione degli impatti acustici, laddove presenti;
  • f) garantire comunque l'incremento della dotazione di verde, secondo i criteri progettuali previsti per le aree a verde attrezzato e parchi di cui all'art.12 delle presenti norme, con l'obiettivo di costituire anche una connessione ecologica con altri spazi verdi pubblici e privati.

3. I posti auto direttamente collegati al complesso scolastico sono quantificati nella misura minima di 1 mq ogni 20 mc di costruzione con le esclusioni volumetriche previste dal DM sopra richiamato, riservando adeguato spazio per le biciclette.

All'interno delle aree destinate a servizi per l'istruzione è possibile realizzare attrezzature di supporto alle attività scolastiche, che servano a migliorare la fruizione del servizio, e insediare attività complementari, che siano con essi compatibili.

4. Sono sempre ammessi interventi di adeguamento funzionale dei servizi esistenti, comprese le addizioni volumetriche sia per attività di formazione sia per attività complementari, anche fuori sagoma, nel rispetto dei caratteri storico-architettonici e tipologici degli edifici esistenti.

5. Gli interventi di ampliamento o nuova edificazione di edifici per l'istruzione e attività connesse dovranno comunque assicurare una percentuale minima permeabile del 30% dell'intera superficie fondiaria destinata a tale funzione e, comunque, la superficie coperta (SC) non può superare un terzo dell'intera superficie fondiaria destinata all'istruzione e all'infanzia.