Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 115 Ambiti di pertinenza paesaggistica

1. Gli ambiti di pertinenza paesaggistica, individuati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono aree che possiedono un rapporto stretto e coerente con il sistema insediativo rurale. Un rapporto organico fra territorio rurale ed il suo sistema insediativo, come gli edifici e/o complessi edilizi appartenenti al patrimonio edilizio con valore storico, culturale e architettonico di Classe A e i nuclei rurali storici.

2. Sono escluse dagli ambiti di pertinenza paesaggistica "le pertinenze storicizzate" e le aree indicate come pertinenze edilizie nei limiti dei 20 e 30 metri dalla facciata del fabbricato principale, ai sensi dell'Art. 85 delle presenti Norme.

3. Costituiscono elementi caratterizzanti l'ambito di pertinenza paesaggistica:

  • - le opere di sistemazione del terreno (muri, ciglioni, terrazzi) ed i suoi principali livelli;
  • - le sistemazioni arboree costituite da individui adulti isolati o da filari;
  • - le strade di uso pubblico o private;
  • - i fossi, gli acquidocci, le scoline;
  • - i tabernacoli;
  • - le corone sia agricole che forestali.

4. Sono altresì elementi di valore delle pertinenze paesaggistiche, qualora abbiano rilevanza storico-testimoniale e sono esterne alle "aree di pertinenza storicizzate":

  • - le pavimentazioni;
  • - le recinzioni e i muri di confine;
  • - i cancelli;
  • - i viali alberati;
  • - alberi di confine.

5. In dette aree è vietato:

  • - l'abbattimento di alberi che compongono un assetto vegetazionale storicizzato, ad eccezione degli interventi legati a problematiche di stabilità o fitosanitarie. Nel caso di abbattimento di piante, previa verifica agronomica, queste devono essere sostituite con le medesime specie, mantenendo inalterato il precedente assetto vegetazionale, salvo modifiche che dovranno essere motivate attraverso una relazione agro-forestale;
  • - la impermeabilizzazione delle superfici;
  • - la nuova costruzione di manufatti ad eccezione dei manufatti agricoli e dei manufatti temporanei e amatoriali: la realizzazione dei manufatti temporanei e amatoriali è consentita per la sola superficie minima prevista dall'Art. 98 delle presenti Norme. In tal caso il progetto deve essere accompagnato da un elaborato che illustri l'inserimento ambientale attraverso apposito render o fotoinserimento con viste dalle strade pubbliche e dagli edifici/complessi edilizi di valore storico e nuclei rurali storici;
  • - la realizzazione di recinzioni o separazioni fisiche permanenti che alterino il rapporto tra edifici e spazi scoperti limitrofi o che alterino l'unitarietà dell'impianto originario. É comunque fatta salva la possibilità di recinzione delle pertinenze edilizie ai sensi dall'art. 85, comma 1, con le limitazioni inerenti il patrimonio edilizio storico e i nuclei rurali storici. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive;
  • - la realizzazione di linee elettriche aeree e di altre infrastrutture che si pongono in contrasto con i valori paesaggistici tutelati, nei casi in cui risulti impossibile interessare aree diverse, è ammessa la realizzazione di linee elettriche ed infrastrutture a condizione che siano completamente interrate;
  • - gli impianti di radiocomunicazione (telefonia mobile e/o diffusione radiotelevisiva).