Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 118 Ambiti perifluviali

1) Gli ambiti perifluviali ricadenti nel territorio rurale, così come individuati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono tutelati in quanto corridoi di connessione ecologica ed ambientale. Gli interventi in tali aree dovranno porsi l'obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali, valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde.

Detti interventi dovranno garantire:

  • - la conservazione degli habitat faunistici presenti;
  • - il miglioramento della qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di continuità ecologica trasversale e longitudinale;
  • - la riduzione dei processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree;
  • - la continuità fisico spaziale e funzionale tra il sistema delle aree verdi urbane con le reti ecologiche del territorio rurale, specialmente lungo le aste fluviali, al fine di realizzare una rete ecologica a salvaguardia della biodiversità.

2) Salvo quanto previsto dalla L.R.41/2018, negli ambiti perifluviali sono comunque prescritte le seguenti limitazioni.

  • a) Non sono ammessi i seguenti interventi:
    • - la riduzione della continuità della vegetazione ripariale e della efficienza degli eco-sistemi fluviali;
    • - la copertura dei corsi d'acqua;
    • - la impermeabilizzazione delle aree ricadenti in detti ambiti;
    • - ogni tipo di impianto tecnologico, salvo quelli strettamente necessari alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e al trattamento delle acque reflue;
    • - i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale;
    • - ogni immissione di reflui non depurati;
    • - la introduzione di specie aliene;
    • - la riduzione delle visuali verso il fiume;
    • - qualsiasi tipo di edificazione, anche rurale, e le recinzioni;
  • b) Sono ammessi i seguenti interventi:
    • - la realizzazione di ponti e/o passerelle ciclo-pedonali;
    • - la demolizione delle coperture dei corsi d'acqua;
    • - impianti tecnologici necessari alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e al trattamento delle acque reflue;
    • - la rinaturalizzazione delle fasce ripariali, laddove assenti o interrotte;
    • - il miglioramento della vegetazione riparia anche finalizzata al miglioramento del regime idraulico (quale la pulizia dell'alveo);
    • - la utilizzazione delle aree ricadenti negli ambiti perifluviali per usi ricreativi e sociali;
    • - opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso delle acque di magra e di piena;
    • - la realizzazione di piste ciclo-pedonali;
    • - la realizzazione di strutture necessarie allo sfruttamento dell'energia idraulica.

3) Gli interventi volti a garantire la fruibilità pubblica e gli itinerari ciclopedonali, possono essere realizzati, previa autorizzazione idraulica e a condizione che siano adottate nel piano intercomunale di protezione civile Arno Sud-Est Fiorentino tutte le misure per regolarne l'utilizzo in caso di eventi alluvionali, attraverso sistemi di gestione del rischio.

4) In queste aree sono ammesse esclusivamente tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica e gli interventi devono essere sempre accompagnati da relazioni a firma di tecnici qualificati nelle materie agronomico/forestali e naturalistiche. Ogni intervento, anche di manutenzione ordinaria, deve uniformarsi alle "Linee Guida per la gestione della vegetazione di sponda dei corsi d'acqua secondo criteri di sostenibilità ecologica ed economica" della Regione Toscana.