Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 120 Aree a rischio archeologico

Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione delle aree e degli elementi archeologici individuati nel presente Piano sono sottoposti alla presente disciplina di intervento.

Ferma la necessaria acquisizione di autorizzazione ad opera delle Autorità preposte alla tutela dei relativi vincoli, nelle aree di cui al precedente art. 119 sono ammessi i seguenti interventi.

Nelle aree ed elementi di cui all'Art. 119 lettera a) del punto 2 sono ammesse:

  • - le attività di studio, ricerca, scavo, restauro inerenti i beni archeologici, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera di enti scientifici autorizzati;
  • - la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione delle presenze archeologiche e degli eventuali altri beni tutelati, nonché posti di ristoro e spazi di sosta;
  • - la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità.

Resta inteso che qualsiasi intervento nel sottosuolo in queste aree dovrà essere sottoposto ad opportuna richiesta di parere alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, corredata da idonea documentazione circa la localizzazione, estensione e profondità delle opere di scavo e/o di movimentazione dei terreni.

Nelle aree ed elementi di cui all'Art. 119 lettera b) del punto 2 sono ammesse:

  • - le attività e trasformazioni di cui al paragrafo precedente e che si applicano alle aree di cui alla lettera a) del punto 2;
  • - l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti colturali in atto all'entrata in vigore del presente piano e fermo restando che ogni escavazione o aratura dei terreni a profondità superiore ai 50 cm deve essere autorizzata dalla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio tramite apposita richiesta di parere;
  • - gli interventi su manufatti edilizi esistenti, ivi inclusi quelli relativi alle opere pubbliche di difesa de suolo, di bonifica ed irrigazione, sono consentiti nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro o risanamento conservativo, fermo restando che ogni intervento nel sottosuolo deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio tramite apposita richiesta di parere;
  • - l'edificazione di nuovi fabbricati di ogni tipologia è subordinata alla richiesta di parere alla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

Per gli interventi sopra descritti la Soprintendenza, effettuata la valutazione del potenziale rischio, potrà concordare con il soggetto attuatore l'esecuzione in via cautelativa di controlli preventivi o in corso d'opera, finalizzati a prevenire sia la sospensione dei lavori in caso di ritrovamento di strutture e reperti archeologici, sia il rischio di danneggiamento dei medesimi, contemperando l'interesse del privato con le finalità di tutela del patrimonio archeologico.

Le istanze relative a interventi comunque denominati che prevedano l'esecuzione di opere di scavo o movimentazione dei terreni, dovranno essere corredate da idonea documentazione circa la localizzazione, estensione e profondità di dette opere. L'Amm./ne Comunale provvederà ad informare tempestivamente la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, settore Archeologia.

Per tali interventi la Soprintendenza potrà dettare specifiche avvertenze e/o prescrizioni da recepire in sede di rilascio del titolo edilizio; per altri interventi edilizi, comunque denominati, che comportino l'esecuzione di opere di scavo o movimentazione dei terreni per una profondità eccedente l'asportazione dell'humus superficiale, e per i quali non sia previsto il rilascio di un titolo abilitativo da parte dell'Amm./ne Comunale, l'avente titolo è tenuto - con anticipo di almeno 20 giorni sull'esecuzione di dette opere - ad inoltrare al settore Archeologia della Soprintendenza un'apposita comunicazione di preavviso, recante idonea documentazione circa la localizzazione, estensione e profondità delle opere di scavo e/o di movimentazione dei terreni correlate all'attività edilizia programmata, in modo da rendere possibile l'esecuzione di tali opere sotto il controllo della Soprintendenza; in caso di interventi da realizzarsi da parte di soggetti giuridici sottoposti alle norme del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), resta salva l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

Nelle aree ed elementi di cui all'Art. 119 lettera c) del punto 2 sono ammesse:

  • - l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti colturali in atto all'entrata in vigore del presente piano e fermo restando che ogni escavazione o aratura dei terreni a profondità superiore ai 50 cm deve essere autorizzata dalla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio tramite apposita richiesta di parere;
  • - gli interventi su manufatti edilizi esistenti, ivi inclusi quelli relativi alle opere pubbliche di difesa de suolo, di bonifica ed irrigazione, sono consentiti nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro o risanamento conservativo, fermo restando che ogni intervento nel sottosuolo deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio tramite apposita richiesta di parere;
  • - l'edificazione di nuovi fabbricati di ogni tipologia è subordinata alla richiesta di parere alla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e in ogni caso ad una procedura di accertamento della presenza archeologica sepolta tramite l'effettuazione di appositi sondaggi archeologici preventivi.

Per gli interventi sopra descritti la Soprintendenza, effettuata la valutazione del potenziale rischio, potrà concordare con il soggetto attuatore l'esecuzione in via cautelativa di controlli preventivi o in corso d'opera, finalizzati a prevenire sia la sospensione dei lavori in caso di ritrovamento di strutture e reperti archeologici, sia il rischio di danneggiamento dei medesimi, contemperando l'interesse del privato con le finalità di tutela del patrimonio archeologico.

Le istanze di permesso di costruire relative a interventi comunque denominati che prevedano l'esecuzione di opere di scavo o movimentazione dei terreni, dovranno essere corredate da idonea documentazione circa la localizzazione, estensione e profondità di dette opere. L'Amm./ne Comunale provvederà ad informare tempestivamente la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, settore Archeologia.

Per tali interventi la Soprintendenza potrà dettare specifiche avvertenze e/o prescrizioni da recepire in sede di rilascio del titolo edilizio; per altri interventi edilizi, comunque denominati, che comportino l'esecuzione di opere di scavo o movimentazione dei terreni per una profondità eccedente l'asportazione dell'humus superficiale, e per i quali non sia previsto il rilascio di un titolo abilitativo da parte dell'Amm./ne Comunale, l'avente titolo è tenuto - con anticipo di almeno 20 giorni sull'esecuzione di dette opere - ad inoltrare al settore Archeologia della Soprintendenza un'apposita comunicazione di preavviso, recante idonea documentazione circa la localizzazione, estensione e profondità delle opere di scavo e/o di movimentazione dei terreni correlate all'attività edilizia programmata, in modo da rendere possibile l'esecuzione di tali opere sotto il controllo della Soprintendenza; in caso di interventi da realizzarsi da parte di soggetti giuridici sottoposti alle norme del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), resta salva l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 25 del medesimo decreto legislativo.