Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 9 Aree per attrezzature di servizi collettivi (AC) - Standard

1. Sono aree o edifici che ospitano o sono destinate ad ospitare attrezzature di servizio alla comunità, disponibili per un uso pubblico e/o comunque collettivo, su scala urbana o territoriale, e che concorrono ai fini del calcolo degli standard quali, i servizi sociali e assistenziali (ACs), i servizi culturali, dello spettacolo e ricreativi/ACcu), i servizi sanitari (ACh), i servizi religiosi (ACr), l'edilizia residenziale pubblica (ACe), gli uffici amministrativi (ACa).

2. Sono ricomprese nella definizione di attrezzature, oltre agli spazi propriamente dedicati allo svolgimento dell'attività, tutti gli spazi funzionalmente connessi a questa: pertinenze scoperte, giardini, parcheggi interni, locali tecnici, etc.

3. Sono disciplinate dal presente articolo le aree, individuate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" , sulle quali possono essere realizzate o già insistono strutture adibite (o da adibirsi) ad utilizzazioni di interesse pubblico o collettivo, con funzioni di carattere sociale, culturale e/o ricreativo. Tali aree e/o strutture possono appartenere anche a soggetti e/o Enti diversi dall'Amm./ne Comunale.

4. Nel caso di ampliamento o riqualificazione delle attrezzature esistenti deve essere garantita una facile accessibilità mediante collegamenti alla rete pedonale e ciclabile, e la prossimità alle fermate del trasporto pubblico.

5. All'interno delle aree destinate a servizi collettivi è possibile insediare attività complementari che siano con esse compatibili e che servano a migliorare la fruizione del servizio.

6. Sono sempre ammessi interventi di adeguamento funzionale, comprese le addizioni volumetriche anche fuori sagoma, dei servizi e attrezzature collettive ACa, ACcu, ACr e ACs esistenti di proprietà diversa dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei caratteri storico-architettonici e tipologici degli edifici esistenti. La misura massima ammessa di addizione volumetrica per ogni singola attrezzatura, comprese le attività connesse, è di 100 mq di (SE). Le addizioni volumetriche agli edifici dei servizi e delle attrezzature collettive eseguite da soggetto privato sono regolate da apposita Convenzione da stipularsi tra il soggetto privato e l'Amministrazione Comunale ed il procedimento da attivare è il permesso di costruire convenzionato. Gli interventi previsti dal presente comma sono condizionati dall'eliminazione di eventuali superfetazioni esistenti e nel rispetto degli articoli 32 e 33 delle presenti Norme.

7. Gli interventi di cui al comma precedente dovranno comunque assicurare una percentuale minima permeabile del 30% dell'intera superficie fondiaria destinata a tale funzioni.

8. Le addizioni volumetriche, anche fuori sagoma, da eseguirsi sulle attrezzature di servizi collettivi di proprietà dell'Amministrazione Comunale devono comunque assicurare una percentuale minima permeabile del 30% dell'intera superficie fondiaria destinata a tali funzioni.

9. Le aree per l'edilizia residenziale pubblica (ACe), individuate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", costituiscono standard urbanistico aggiuntivo ai sensi dell'art. 1 comma 258, della L. n. 244/2007 e dell'art. 63 della L.R. n. 65/2014. Sugli edifici esistenti di Edilizia Residenziale Pubblica sono ammessi interventi di addizione volumetrica nella misura massima del 30% della (SE) esistente, anche fuori sagoma da realizzarsi attraverso progetto unitario, finalizzati a garantire e/o implementare comfort abitativo, miglioramento delle prestazioni energetiche (almeno di una classe) e/o miglioramento sismico. Dovrà essere sempre garantita una percentuale minima permeabile del 30% dell'intera superficie fondiaria destinata a tale funzione.

10. Per la realizzazione di spazi pavimentati, parcheggi e aree verdi si applicano i successivi Articoli 10 e 12 .