Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 124 Nuclei rurali

1. Sono ricomprese nei "Nuclei rurali", come individuati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", i seguenti insediamenti:

  • - Bombone
  • - Torri
  • - Le Corti
  • - Le Valli

In questi nuclei prevale una edificazione concentrata e continua e sono insediamenti generalmente sviluppatisi dal dopoguerra ad oggi intorno ad un modesto nucleo storico, subendo negli ultimi anni una importante espansione attraverso interventi edilizi pianificati. Tuttavia i nuclei rurali rimangono sostanzialmente ancora coerenti con l'impianto insediativo nelle sue configurazioni originarie: mantenimento dei tracciati viari di impianto storico e un consolidato rapporto con lo spazio pubblico. In alcuni nuclei rurali gli spazi pubblici sono fortemente compromessi dalla viabilità di attraversamento e necessitano di interventi unitari di riqualificazione. A tal fine si rinvia al successivo Articolo 127 sulle "centralità dei nuclei rurali". Nei nuclei rurali ricadono gli edifici e complessi edilizi di valore storico, culturale ed architettonico (disciplinati dagli articoli 77, 78, 79, 78, 80 e 81 del Capo I del presente Titolo) e in misura significativa gli edifici di recente formazione (di cui all'Art. 102) nonché gli interventi del successivo Art. 125.

Tra la concorrente disciplina e facoltà riconosciute con riferimento alla classe di valore dei singoli edifici e ai nuclei rurali nei quali i medesimi sono insediati prevalgono quelle più restrittive.

2. Nei nuclei rurali, sono ammesse tutte categorie funzionali e/o destinazioni d'uso previste dall' articolo 83 delle presenti Norme.

3. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal presente Titolo sulla base della classificazione ad essi attribuita.

Gli interventi di trasformazione riferiti agli edifici di valore D, E e agli edifici di recente formazione appartenenti al patrimonio edilizio realizzato successivamente al 1960 devono garantire:

  • - l'allineamento, le altezze, la partizione delle facciate su strade e spazi pubblici;
  • - l'eliminazione degli elementi di incoerenza o disarmonia eventualmente presenti.

Nei nuclei rurali sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 102 con le seguenti limitazioni:

  • - ampliamenti di superficie edificabile (SE), anche se previsti dalla classificazione edilizia, agli edifici realizzati all'interno di insediamenti pianificati con disegno omogeneo (lottizzazioni);
  • - ampliamenti volumetrici in sopraelevazione.

Sono altresì consentiti alle unità immobiliari abitative:

  • - gli ampliamenti di superficie edificabile (SE) agli edifici mono, e bifamiliari e plurifamiliari, a condizione per questi ultimi che vi sia una distribuzione plano altimetrica che consenta l'ampliamento in modo autonomo, di valore storico, culturale e architettonico D ed E e agli edifici di recente formazione successivi al 1960, così come disciplinati dagli articoli 80, 81 e 102, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 85 comma 4;
  • - gli incrementi di superficie edificabile (SE) una tantum nella misura massima di 50 mq di superficie edificabile (SE) alle attività di commercio al dettaglio e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (bar, ristoranti e simili) insediati alla data di entrata in vigore del Piano Operativo;
  • - gli incrementi di superficie edificabile (SE) una tantum delle attrezzature sportive e ricreative fino ad un massimo aggiuntivo di 100 mq di (SE), previa sottoscrizione di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale;
  • - il frazionamento delle unità immobiliari e per quelle a destinazione d'uso residenziale è ammesso il frazionamento a condizione che la superficie edificata(SE) non sia inferiore a 50 mq.;
  • - le cantine sotto il sedime dell'edificio con accesso interno;
  • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering;
  • - un pergolato in ferro/legno di mq 18 con sezioni modeste, atte al solo sostegno di un rampicante o di un impianto fotovoltaico, da localizzare in aderenza al fabbricato o nell'area di pertinenza edilizia. In questo ultimo caso la localizzazione del pergolato non deve occludere visuali né deve assumere un ruolo preminente all'interno del complesso edilizio;
  • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate. Per il mero appoggio di elementi sulla copertura, si dovranno impiegare adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti.

Gli interventi consentiti devono garantire una qualità insediativa comparabile con i caratteri del Territorio rurale:

  • - mantenere inalterati gli assetti vegetazionali esistenti ed eventualmente rafforzarli (filari alberati, alberi isolati, siepi, vegetazione ripariale, etc);
  • - mantenere tutti quegli elementi simbolici e religiosi (edicole, marginette, fontane, lavatoi e tutto ciò che ha caratterizzato l'insediamento rurale);
  • - non sono ammessi incrementi volumetrici che facciano ricorso a tipologie prefabbricate prive di qualità architettonica. Nei casi di incrementi volumetrici per gli esercizi di somministrazione e bevande, nel caso non si voglia ricorrere a volumi chiusi in muratura, è consentito l'uso di strutture in ferro/legno e vetro apribili durante la stagione estiva;
  • - mantenere le superfici permeabili di tutte le aree pertinenziali anche quelle destinate a parcheggio. I parcheggi devono essere inghiaiati o in terreno erboso;
  • - le coloriture degli edifici devono essere omogenee, mantenendo le gradazioni dell'ocra, delle terre di Siena o della pietra locale;
  • - le coperture devono essere a falde inclinate in coppi e tegole, anche per i volumi secondari;
  • - il coronamento dei comignoli in cotto e con forme di tipo tradizionale;
  • - le recinzioni sono disciplinate dall'Art.86 delle presenti Norme;
  • - evitare l'inquinamento luminoso derivante dalla illuminazione pubblica. Tale tipo di illuminazione deve essere preferibilmente a led e devono garantire il mantenimento e la salvaguardia dell'oscurità del cielo notturno in conformità con la L.R. 39/2005, con il PAER e con "Linee Guida regionali per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna";
  • - evitare l'inquinamento luminoso derivante dalla illuminazione privata. Tale tipo di illuminazione esterna deve essere soffusa e mai rivolta verso la volta celeste, garantendo il mantenimento e la salvaguardia dell'oscurità del cielo notturno in conformità con la L.R. 39/2005, con il PAER e con "Linee Guida regionali per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna";
  • - non è ammessa l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete.