Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 125 Nuclei rurali storici

1. Sono ricomprese nei "Nuclei rurali storici", come individuati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", i seguenti insediamenti:

  • - Volognano;
  • - Sarnese;
  • - Abbazia di Rosano;
  • - nucleo originario di Torri;
  • - nucleo originario di Bombone;
  • - nucleo originario di Le Corti;
  • - nucleo originario Le Valli.

In questi nuclei prevale una edificazione concentrata e continua di insediamento storico, mantenendo integra la loro originaria conformazione storica. L'impianto insediativo, mantiene inalterata la sua configurazione con i tracciati viari di impianto storico e lo spazio pubblico. Nei nuclei rurali storici ricadono in misura significativa gli edifici e complessi edilizi di valore storico, culturale ed architettonico, disciplinati dagli articoli 77, 78, 79, 80, e 81 del Capo I del presente Titolo e dal presente articolo, fermo restando che prevalgono le prescrizioni più restrittive.

Tra la concorrente disciplina e facoltà riconosciute con riferimento alla classe di valore dei singoli edifici e ai nuclei rurali nei quali i medesimi sono insediati prevalgono quelle più restrittive.

2. Nei nuclei rurali e storici, sono ammesse tutte categorie funzionali e/o destinazioni d'uso dell'articolo 83 delle presenti Norme.

3. Non sono consentiti:

  • - ampliamenti di superficie edificabile (SE), salvo quanto stabilito al successivo comma 4;
  • - nuove superfici accessorie;
  • - alterazioni sia nei materiali che nelle dimensioni delle strade e degli spazi pubblici;
  • - l'inquinamento luminoso derivante dalla illuminazione pubblica. Tale tipo di illuminazione deve essere preferibilmente a led e devono garantire il mantenimento e la salvaguardia dell'oscurità del cielo notturno in conformità con la L.R. 39/2005, con il PAER e con "Linee Guida regionali per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna";
  • - l'inquinamento luminoso derivante dalla illuminazione privata. Tale tipo di illuminazione esterna deve essere soffusa e mai rivolta verso la volta celeste, garantendo il mantenimento e la salvaguardia dell'oscurità del cielo notturno in conformità con la L.R. 39/2005, con il PAER e con "Linee Guida regionali per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna";
  • - le installazioni di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete.

4. Sono consentiti alle unità immobiliari abitative:

  • - il frazionamento delle unità immobiliari e per quelle a destinazione d'uso residenziale è ammesso il frazionamento a condizione che la superficie edificata(SE) non sia inferiore a 60 mq.;
  • - la cantina, con altezza non superiore a mt 2,40, al di sotto del sedime dell'unità immobiliare abitativa con accesso interno;
  • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering;
  • - un pergolato in ferro/legno di mq 18 con sezioni modeste, atte al solo sostegno di un rampicante o di un impianto fotovoltaico, da localizzare in aderenza al fabbricato o nell'area di pertinenza edilizia. In questo ultimo caso la localizzazione del pergolato non deve occludere visuali né deve assumere un ruolo preminente all'interno del complesso edilizio;
  • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate. Per il mero appoggio di elementi sulla copertura, si dovranno impiegare adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti;
  • - la realizzazione, nelle pertinenze edilizie, di una serra in ferro/legno con superficie edificabile/edificata (SE) di mq. 10 e con altezza massima (Hmax) 2,20 per il ricovero di piante e attrezzi da giardino;
  • - i manufatti privi di rilevanza edilizia, salvo le limitazioni previste dalla classificazione di valore del patrimonio storico, culturale e architettonico e dal Regolamento Edilizio;
  • - gli incrementi di superficie edificabile (SE) una tantum nella misura massima di 50 mq di superficie edificabile (SE) alle attività di commercio al dettaglio e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (bar, ristoranti e simili) insediati alla data di entrata in vigore del Piano Operativo, a condizione che:
  • - l'ampliamento di superficie edificabile (SE) sia realizzato esclusivamente in ferro/legno e vetro con la forma del giardino d'inverno, apribile nella stagione estiva;
  • - l'ampliamento di superficie edificabile (SE) sia valutato all'interno del rilievo storico-critico come disciplinato dal Regolamento Edilizio.