Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 126 Insediamenti rurali recenti

1. Sono ricomprese negli "Insediamenti rurali recenti", come individuati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", i seguenti insediamenti:

  • - La Felce
  • - Montecucco.

In questi nuclei prevale una edificazione molto recente concentrata e continua, originata negli anni '60. Sono insediamenti privi di qualsiasi originario insediamento storico e di spazi pubblici: sono generalmente villette isolate in nuclei altrettanto isolati. In questi insediamenti sono assenti gli edifici e i nuclei edilizi di valore storico, culturale e architettonico.

2. Negli insediamenti rurali recenti è ammessa la sola categoria funzionale residenziale.

3. Sugli edifici esistenti sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art. 102, con esclusione dell'addizione volumetrica, fatto salvo l'applicazione della L.R. n. 24 del 8 maggio 2009, "Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente." (c.d. Piano Casa) e successive modificazioni e integrazioni.

4. Gli interventi consentiti devono garantire una qualità insediativa comparabile con i caratteri del Territorio rurale:

  • - mantenere inalterati gli assetti vegetazionali esistenti ed eventualmente rafforzarli (filari alberati, alberi isolati, siepi, vegetazione ripariale, etc.;
  • - mantenere le superfici permeabili di tutte le aree pertinenziali anche quelle destinate a parcheggio. I parcheggi devono essere inghiaiati o in terreno erboso;
  • - le recinzioni sono disciplinate dall'art.85 delle presenti Norme;
  • - evitare l'inquinamento luminoso derivante dalla illuminazione pubblica. Tale tipo di illuminazione deve essere preferibilmente a led e devono garantire il mantenimento e la salvaguardia dell'oscurità del cielo notturno in conformità con la L.R. 39/2005, con il PAER e con "Linee Guida regionali per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna";
  • - evitare l'inquinamento luminoso derivante dalla illuminazione privata. Tale tipo di illuminazione esterna deve essere soffusa e mai rivolta verso la volta celeste, garantendo il mantenimento e la salvaguardia dell'oscurità del cielo notturno in conformità con la L.R. 39/2005, con il PAER e con le "Linee Guida regionali per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna";
  • - non è consentita l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete.