Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 128 Condizioni di fattibilità

1. Il Piano Operativo Comunale, coerentemente con quanto stabilito dal Piano Strutturale, disciplina l'attività urbanistica e quella edilizia, definisce quelle che sono le condizioni per la gestione del patrimonio edilizio esistente e per la realizzazione delle nuove previsioni.

La possibilità di trasformare il territorio è vincolata alle situazioni di pericolosità (geologica, sismica, da alluvioni), dunque è necessario procedere a dettare le condizioni di fattibilità, partendo dalle situazioni di criticità messe in evidenza nel Quadro Conoscitivo e schematizzate nelle carte delle aree caratterizzate da pericolosità geologica, sismica e del rischio da alluvioni. La possibilità di attuare gli interventi previsti dal Piano Operativo quindi deriva dalla loro fattibilità che è funzione, da un lato, del tipo di previsione e, dall'altro, della pericolosità dell'area di intervento. Di seguito sono riportati i criteri generali di fattibilità per tutti quegli interventi non localizzati ma previsti e consentiti dal Piano Operativo.

Per le trasformazioni previste e localizzate da parte del Piano Operativo Comunale, le relative schede di fattibilità procedono, oltre all'individuazione delle classi di pericolosità, alla individuazione delle indagini, le condizioni e i criteri necessari per procedere all'attuazione dello specifico intervento.