Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 10 Aree per spazi a parcheggi pubblici (AP)

1. Si considerano aree per parcheggio pubblico le parti del territorio specificamente ed esclusivamente dedicate alla sosta dei veicoli, che possono essere aree scoperte e/o con presenza di strutture edificate, realizzate a raso, interrate, in elevazione o lungo strada.

2. Le aree a parcheggio all'interno del territorio urbanizzato e nei nuclei rurali e storici devono essere dotate di:

  • - posti auto destinati ai veicoli per il trasporto di persone con disabilità, nella misura minima di legge. Tali posti auto, opportunamente segnalati, devono essere ubicati in adiacenza ai percorsi pedonali accessibili e vicini agli accessi di tutte le attrezzature di servizi collettivi di cui al precedente art.9;
  • - pavimentazioni realizzate con materiali chiari con elevati valori di riflettanza (albedo) ed emissività termica, come sabbie, ghiaie e materiali lapidei o eventualmente materiali di riciclo, che consentano l'infiltrazione delle acque meteoriche, salvo garantire, attraverso la progettazione universale, la piena transitabilità e fruizione;
  • - accessi e percorsi veicolari interni distinti dagli accessi e percorsi pedonali e ciclabili;
  • - alberature ombreggianti per i parcheggi pubblici a raso, assumendo come riferimento prestazionale ottimale la messa a dimora di un albero ogni quattro posti auto. L'area dedicata alla messa a dimora dell'albero dovrà essere pari a un intero posto auto ad esclusione dei parcheggi lungo strada. Per i parcheggi lungo strada è prescritta la realizzazione di almeno due aiuole con piante di alto fusto alle due estremità dell'area a parcheggio e ogni dieci posti auto un posto auto è riservato ad un'aiuola con pianta di alto fusto. Per gli impianti arborei e arbustivi sono impiegate specie autoctone e/o tipiche del contesto locale, si veda a tal proposito l'allegato "A" alla L.R. 39/2000 "Elenco degli alberi e arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana";
  • - adeguata progettazione dei sistemi di illuminazione esterna per garantire il massimo risparmio energetico e il minimo disturbo/impatto per inquinamento ottico e/o luminoso ricorrendo alle più efficienti tecnologie disponibili nel rispetto delle vigenti normative e linee guida statali e regionali;
  • - colonnine a consumo di ricarica elettrica in misura adeguata al fabbisogno;
  • - sistema di raccolta delle acque piovane.

3. I parcheggi a raso nel territorio rurale devono essere:

  • - collocati, unitamente alla viabilità di accesso, senza modificare i tracciati della viabilità storica, né incidere sui suoi caratteri formali e compositivi;
  • - inseriti rispettando l'orientamento e la disposizione del mosaico agrario, essere realizzati esclusivamente in terra battuta, stabilizzato o comunque con soluzioni tecniche equivalenti compatibili con il contesto rurale, fatta eccezione per gli accessi dalla pubblica via, i quali devono avere tipologie di pavimentazione che non consentano il trasporto di detriti o fango in carreggiata;
  • - ombreggiati con l'uso di vegetazione arborea e arbustiva;
  • - Per gli impianti arborei e arbustivi sono impiegate specie autoctone e/o tipiche del contesto locale, si veda a tal proposito l'allegato "A" alla L.R. 39/2000 "Elenco degli alberi e arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana".

La segnaletica dei parcheggi deve essere ridotta all'essenziale e non deve occludere le visuali panoramiche.