Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 134 Disposizioni generali

1. Il presente Capo dispone la tutela dell'integrità fisica del territorio secondo le specifiche condizioni di fragilità ambientale, definendo le condizioni delle trasformazioni previste dai piani attuativi, dai permessi di costruire convenzionati e dagli interventi diretti, nonché dagli altri atti, procedimenti e progetti che interessino le trasformazioni del territorio. La disciplina del presente Capo prevale su tutte le disposizioni contenute nelle presenti Norme e condizionano tutti gli interventi edilizi ed urbanistici di trasformazione del territorio.

2. Alle disposizioni del presente Capo si aggiungono le valutazioni complessive degli effetti ambientali degli interventi di trasformazione edilizie e urbanistiche di cui all'art. 31 "Valutazione e mitigazione degli effetti ambientali delle trasformazioni".

3. Nelle schede di trasformazione di cui all'allegato "A" delle presenti Norme sono indicate le specifiche prescrizioni per le trasformazioni ivi contenute. Sono indicate le specifiche prescrizioni per la valutazione degli effetti ambientali da eseguirsi in sede di redazione del progetto, nonché per la realizzazione dei necessari interventi di mitigazione, con riferimento alle disposizioni generali di seguito elencate.

4. Per i criteri e le modalità di applicazione dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS, si rimanda alla L.R. n. 10/2010 e ss.mm.ii. e alla normativa nazionale di riferimento D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5-bis della L.R. n. 10/2010 e ss.mm.ii., in applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi e i progetti unitari convenzionati che non comportano variante al presente Piano Operativo.