Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 137 Salvaguardia della qualità delle acque sotterranee

1. Le opere di sfruttamento della risorsa idrica dovranno garantire l'osservanza delle disposizioni contenute nella parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. In particolare per la salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano si dovranno tenere presenti le zone di tutela assoluta, le zone di rispetto, le zone di protezione con la relativa disciplina di cui all'art. 94 del citato D.Lgs. 152/2006.

2. Fatta eccezione per le sorgenti, non è consentito porre la falda idrica a contatto permanente dell'atmosfera mediante opere diverse da pozzi, ovvero con scavi di qualsiasi forma e dimensione, senza che siano realizzate le dovute opere di protezione. Opere diverse da pozzi (quali scavi sotto falda, drenaggi, etc.) che interferiscono con i livelli idrici del sottosuolo, anche solo temporaneamente, devono essere giustificati e documentati negli allegati di progetto.

3. Nelle aree ad elevata vulnerabilità individuate nell'Elaborato 3.8 Carta della vulnerabilità degli acquiferi con l'ubicazione dei pozzi con le sigle E, A1 e A2, gli impianti di smaltimento delle acque reflue esistenti, a servizio di abitazioni o strutture varie, realizzati mediante fosse biologiche o pozzi neri, possono essere mantenuti se dalle risultanze di uno studio puntuale idrogeologico è dimostrata la non interferenza con i corpi idrici. La verifica di quanto sopra è obbligatoria in fase di ristrutturazione e/o ampliamento del patrimonio edilizio esistente, nonché in caso di cambio della destinazione d'uso. In alternativa allo smaltimento per sub irrigazione, è ammessa la costruzione di depuratori abbinati a impianti di fitodepurazione o sistemi assimilabili. Nelle aree a elevata vulnerabilità individuate nell'Elaborato 3.8 Carta della vulnerabilità degli acquiferi con l'ubicazione dei pozzi con le sigle E, A1 e A2 non si dovranno prevedere impianti e attività potenzialmente inquinanti, in particolar modo quelli comportanti scarichi, depositi, accumuli o stoccaggi direttamente poggiati su terreno nudo di materie prime, prodotti, residui o reflui pericolosi per l'ambiente quali ad esempio:

  • - attività zootecniche industriali e comunque tutte le attività che comportano la produzione di rifiuti azotati;
  • - impianti di stoccaggio temporaneo o definitivo o di trattamento di rifiuti solidi urbani, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
  • - impianti e attività industriali particolarmente inquinanti a causa di emissioni, scarichi, residui, o materie prime inquinanti;
  • - produzione agricola intensiva.

4. Nell'ottica di minimizzare degli sprechi della risorsa idrica, durante la realizzazione o il completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, si dovrà procedere al potenziamento delle reti di distribuzione esistenti, valutando la possibilità di installare le reti duali, nelle quali si differenzia la qualità dell'acqua in funzione della destinazione d'uso, di ottimizzare il sistema di controllo e misura sui volumi effettivamente consumati dall'utenza e di snellire la procedura di verifica delle perdite in rete.