Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 138 Aree per opere di regimazione idraulica

1. Le opere di regimazione delle acque sono opere per la difesa del territorio esposto ad elevato rischio idraulico (alvei, casse di espansione e bacini di accumulo artificiali, rifacimento o costruzione di argini golenali, etc.).

2. Le aree che devono essere considerate in questa fattispecie sono gli alvei, gli argini e le fasce di rispetto e tutela considerate nell'art. 115, nonché tutte le aree che saranno da destinare all'esecuzione di opere di espansione o alla realizzazione di arginature. Il Comune può, con apposite varianti al PO e sulla base di ulteriori specifici studi e progetti, individuare altre aree da destinare ad opere di regimazione idraulica, da realizzare nell'arco temporale della sua validità, con particolare riferimento alle aree individuate nei piani dell'Autorità di Distretto.

3. Nelle aree di cui al precedente comma 2 sono unicamente consentiti interventi di conduzione agricola che comunque non comportino rilevanti movimenti di terra. È vietata qualsiasi nuova edificazione anche a carattere precario, in quanto tali aree sono vocate ad aree necessarie per opere di difesa del suolo.

4. In relazione al progetto definitivo del tipo di opera da realizzare, le aree interessate dalle opere di regimazione idraulica potranno essere espropriate, in tutto o in parte, e/o assoggettate a servitù.

A tal fine l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio è demandata all'approvazione del progetto definitivo il quale costituirà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 L.R. 65/2014 contestuale variante al presente strumento. La disciplina di cui al presente articolo non costituisce apposizione di vincolo preordinato all'esproprio.

Le aree che, pur interessate dall'opera e da questa in qualche modo modificate, consentono una qualsiasi attività produttiva di tipo agricolo o simile anche dopo l'esecuzione dei lavori, potranno essere mantenute in proprietà dei privati, con l'obbligo di conservarle allo stato di natura o ad uso agricolo, con la servitù di utilità pubblica.

5. L'atto costitutivo della servitù regolerà altresì i rapporti tra Enti attuatori e/o gestori dell'opera ed i proprietari delle aree, anche in riferimento ad eventuali danni prodotti alle attività consentite, dall'occasionale funzionamento della struttura.

6. La progettazione, realizzazione e gestione delle casse di espansione e laminazione deve essere finalizzata anche alla valorizzazione delle potenziali funzioni di elementi integrativi della rete ecologica delle aree umide.