Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 139 Risanamento idraulico

1. Al fine di coniugare le esigenze di tutela con quelle di recupero del patrimonio edilizio esistente, si possono individuare comparti edificati, anche in parte entro le fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua così come individuate all'art. 115 delle presenti norme, con attenzione anche ai corsi d'acqua intubati ed interni ai nuclei insediativi, ove subordinare gli interventi edilizi alla redazione di apposti Piani di Risanamento idraulico (PRI) riferiti nello scopo alla Norma 12 del Piano Stralcio Rischio idraulico dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno.

2. I Piani di risanamento idraulico partendo dall'analisi dello stato di fatto devono:

  • a. prevedere interventi di rimozione e/o correzione delle situazioni difformi, finalizzati a ripristinare o agevolare l'accessibilità ai corsi d'acqua;
  • b. prevedere l'esecuzione di interventi (pubblici o privati) di comparto, finalizzati all'adeguamento e/o miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'area di intervento o delle aree contermini;
  • c. subordinare gli interventi edilizi all'interno del comparto all'attuazione del Piano di risanamento idraulico.

3. Interventi di adeguamento dei tratti coperti dei corsi d'acqua: in relazione all'art. 4 comma 2 della L.R. 41/2018 per la tutela della pubblica incolumità, all'atto del rilascio della concessione demaniale detta indirizzi per i concessionari di tratti coperti di corsi d'acqua, seguendo il seguente ordine di priorità :

  • a. riapertura completa del corso d'acqua;
  • b. delocalizzazione di edifici e strutture che interferiscono con il corso d'acqua;
  • c. se non sussistono possibilità di compiere interventi di tipo a e b (per motivi tecnici o di sostenibilità economica) e solamente in caso di zona edificata, interventi di mitigazione del rischio e di gestione del pericolo a tutela della pubblica incolumità.

4. Gestione transitoria dei tratti coperti dei corsi d'acqua: nelle more della realizzazione degli interventi di cui sopra, dovranno essere disposte caso per caso delle condizioni di gestione del rischio transitorie che dovranno essere emanate dal Comune di Rignano di intesa con la Regione Toscana e inserite nel Piano di Protezione Civile Comunale.