Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 142 Ammissibilità del mutamento di destinazione d'uso senza opere

1. Per ogni tessuto urbano e nel territorio rurale sono indicate le categorie funzionali ammesse, pertanto si rimanda alle disciplina di riferimento delle presenti Norme.

2. Sono consentiti i mutamenti di destinazione d'uso senza opere tra diverse categorie funzionali a condizione che l'immobile possieda le caratteristiche di agibilità richieste per la nuova funzione e che la nuova destinazione sia ammessa dal presente Piano Operativo.

3. Il mutamento d'uso senza opere è consentito solo se contestualmente si provvede all'adeguamento o al reperimento della dotazione degli standard urbanistici, qualora previsti dal presente Piano Operativo.

4. I mutamenti di destinazione d'uso senza opere edilizie da una categoria funzionale all'altra, salvo le limitazioni e le esclusioni di alcune funzioni previste dal presente Piano Operativo, non comportano la corresponsione del contributo di oneri a condizione che non determinino incremento del carico urbanistico.