Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 70 Giardini formali e storici

1. Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale riconosce come "componenti antropiche e storico-culturali" i giardini di formazione storica. Tali aree verdi, significativamente presenti in tutto il territorio comunale, sono individuate con apposito segno grafico nella tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" del presente Piano, in esse sono comprese anche le aree verdi sulle quali è stato posto apposito vincolo ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.Lgs 42 del 22 gennaio 2004. I giardini storici sono spazi progettati dall'uomo che insistono e modificano un contesto naturale e costituiscono un sistema unico tra architettura e materiale vivente (piante), formando così un complesso architettonico di rilevante valore storico, artistico, paesaggistico e culturale e dunque patrimonio dell'intera collettività.

2. In queste aree verdi le attività progettuali saranno prevalentemente indirizzate alla tutela e alla manutenzione, tuttavia proprio per le caratteristiche dei giardini, tali attività dovranno essere svolte con particolare capacità di integrare le caratteristiche formali con le caratteristiche ambientali complessive dei luoghi in cui il giardino si inserisce e le cui sistemazioni sono frutto di un progetto organico, o comunque di azioni coerenti e consapevoli.

Costituiscono elementi essenziali per la permanenza del bene culturale di cui al presente articolo:

  • - le recinzioni e gli accessi aventi rilevanza di memoria storica;
  • - le sistemazioni e la continuità con le ville ed i complessi edilizi in genere;
  • - gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei giardini;
  • - le sistemazioni plano-altimetriche e le relative opere;
  • - gli impianti arborei coerenti con il disegno originario;
  • - i percorsi e le sistemazioni al suolo;
  • - le opere e gli elementi decorativi;
  • - i sistemi di captazione e ritenzione delle acque superficiali.

3. Gli elementi qualificativi di cui al punto 2 sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e floristica, nonché ad azioni di valorizzazione culturale del loro contenuto testimoniale, simbolico e d'uso.

A tale scopo:

  • - i giardini formali e storici possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione e di restauro, e non possono essere frazionati o frammentati con recinzioni, pavimentazioni non omogenee o separazioni fisiche permanenti di qualsiasi natura. Devono conservare l'unitarietà formale e percettiva storicizzata, mantenendo gli assetti vegetazionali, le opere di arredo, i percorsi e gli elementi decorativi con essa coerenti, evitando l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del

carattere unitario del sistema. Nei giardini storici e formali devono essere in particolare conservate, nella loro configurazione e nel loro aspetto esteriore, le opere complementari che concorrono a definirne il valore identitario (percorsi interni, serre, limonaie, grotte, fontane, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, sculture, nicchie e tabernacoli, opere di regimentazione delle acque, aiuole, annessi, etc.), facendo ricorso a idonei materiali, cromie e soluzioni formali.

4. All'interno dei giardini formali e storici è vietato:

  • - l'abbattimento di alberi appartenenti a sistemazioni ad impianto preordinato, fatta eccezione per gli abbattimenti dovuti alla stabilità o alle fitopatie. Gli impianti arborei ed arbustivi, comprese eventuali formazioni a filare, devono essere conservati e completati mediante reintegro degli esemplari mancanti, morti o ammalorati, nel rispetto delle specie arboree e arbustive e delle sedi di impianto originarie. Tali impianti devono in ogni caso conservare i rapporti di continuità fisica e funzionale con gli edifici che ne costituiscono il principale riferimento storico;
  • - ogni nuova costruzione o manufatto semi-permanente o permanente di qualsiasi tipo, ivi compresi tutti i manufatti anche quelli aziendali previsti dal Titolo IV - Capo III Sezioni II, III e IV della L.R. 65/2014;
  • - la realizzazione delle strutture prive di rilevanza edilizia, salvo quelle volte alla ricostituzione e/o valorizzazione degli originali aspetti storico monumentali del bene;
  • - la realizzazione di recinzioni che alterino il rapporto tradizionale tra edifici e spazi aperti limitrofi o pregiudichino l'unitarietà dell'impianto originario del giardino formale e storico;
  • - la realizzazione di serre solari;
  • - la realizzazione a terra di pannelli fotovoltaici;
  • - l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche ove connesso ad operazioni di carattere transitorio;
  • - la realizzazione di linee elettriche aeree, nonché di ogni altra infrastruttura incongrua con evidente impatto visuale.

5. E' consentita, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al punto 3:

  • - la manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro conservativo degli elementi architettonici a condizione che siano realizzati con gli stessi materiali;
  • - la realizzazione di una serra in ferro/legno e vetro, così come disciplinato nei diversi tessuti, purché coerenti con l'impianto distributivo e formale storicizzato e progettata da tecnici abilitati sia in materia agronomico-forestale sia in materia paesaggistica;
  • - la realizzazione di recinzioni purché identiche a quelle esistenti.