Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 13 Area a verde per gli orti sociali (AVo)

1. Le aree ad orti sociali, individuate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono aree pubbliche destinate all' "arte del coltivare", dove è consentita la pratica dell'orticoltura e del giardinaggio per l'autoconsumo o per il tempo libero. L'Amministrazione si riserva di assegnare gli orti a soggetti individuati con apposito regolamento, il quale definisce le modalità di assegnazione e di gestione dei medesimi nonché gli obblighi degli assegnatari. Almeno il 5% degli orti deve essere riservato a persone con ridotta capacità motoria, organizzando tale percentuale di orti attraverso "la progettazione universale".

Le aree ad orti sociali devono avere le seguenti caratteristiche:

  • - superficie minima di ogni singolo orto ricompresa tra un minimo di 30 mq e un massimo di 100 mq;
  • - realizzazione di percorsi di distribuzione interna pedonali accessibili dalla pubblica via;
  • - adeguati spazi di sosta veicolare e ciclabile, piazzole di carico/scarico;
  • - realizzazione di una rete di smaltimento delle acque superficiali.

2. Sono vietati i depositi a cielo aperto di vario materiale.

3. Gli orti devono essere provvisti di siepi, o altra forma vegetale, di tipo formale o informale, con specie a distanza ravvicinata con l'intento di realizzare un insieme continuo, permettendo di isolare l'area ortiva, salvo i punti di accesso. Le siepi assolvono a varie funzioni tra cui quelle produttive come i piccoli frutti, ecologiche come rifugio di animali e corridoi, protettive come la difesa biologica delle colture, igienico sanitarie come la difesa dagli agenti inquinanti e ornamentali.