Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 14 Area a verde per gli impianti sportivi (AVs)

1. Le aree per gli impianti sportivi (Avs) esistenti e di progetto, individuate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", possono essere costituite da impianti di varia natura coperti e scoperti.

Gli impianti sportivi dovranno attenersi a quanto previsto, in termini dimensionali, dai regolamenti specifici di settore.

In queste aree si dovrà provvedere ad una adeguata progettazione dei sistemi di illuminazione esterna per garantire il massimo risparmio energetico e il minimo disturbo/impatto per inquinamento ottico e/o luminoso ricorrendo alle più efficienti tecnologie disponibili nel rispetto delle vigenti normative e linee guida statali e regionali.

2. Sono sempre ammessi interventi di adeguamento funzionale dei servizi esistenti, attraverso la nuova edificazione e le addizioni volumetriche, anche fuori sagoma nel rispetto dei caratteri storico-architettonici e tipologici degli edifici: in tal caso dovrà comunque essere garantita una superficie permeabile pari ad almeno il 30% della superficie fondiaria.

3. Sono ammesse, previa stipula di convenzione che ne disciplini la stagionalità, coperture sportive per esigenze temporanee, per una superficie coperta massima di 1.000 mq per ogni complesso sportivo di proprietà pubblica. In tal caso il richiedente è tenuto a prestare all'Amministrazione apposita fideiussione a garanzia della rimozione dell'impianto e ripristino dei luoghi alla scadenza del periodo di installazione.