Art. 17 Aree per servizi tecnici e tecnologici (ACt)
1. Le aree per le strutture e i servizi tecnologici comprensivi degli impianti per il trattamento delle acque reflue devono essere adeguatamente recintate e schermate con apposita siepe. In ogni caso dette strutture non devono essere poste in aree di pregio paesaggistico o storico-architettonico ovvero in aree di vincolo archeologico.
2. Le strutture e i servizi tecnologici non possano né occludere le visuali nell'ambito ad elevata qualità panoramica e paesaggistica e né le visuali da e verso complessi riconosciti dal presente Piano di rilevante valore culturale, storico e architettonico.
3. E' vietato installare impianti tecnologici fuori terra nelle seguenti aree:
- - Giardini formali e storici;
- - Ambiti perifluviali;
- - Ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica;
- - Verde di connessione ecologica.
4. L'autorizzazione all'installazione degli impianti, ad esclusione degli impianti di distribuzione di energia elettrica, è rilasciata previa sottoscrizione di atto d'obbligo. Le società di servizio pubblico si impegnano alla manutenzione dell'impianto e alla sua rimozione e bonifica dell'area nel caso di cessazione del servizio. A tal fine all'atto d'obbligo è allegata apposita fidejussione il cui importo è concordato con l'ufficio tecnico sulla base di un computo redatto da tecnico abilitato, nel quale sono quantificati i costi di demolizione e di bonifica.