Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 19 Aree per servizi tecnici e tecnologici di interesse sovracomunale (ACts)

1. Le aree, identificate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", su cui insistono o possono essere realizzati impianti, attrezzature, servizi pubblici o di interesse pubblico e infrastrutture per servizi tecnici e tecnologici che per rilevanza e/o bacino di utenza rivestono interesse sovracomunale, sono così articolate:

  • - impianti per radiocomunicazioni;
  • - centrali e attrezzature per la produzione e/o distribuzione dell'energia.

2. La realizzazione, la trasformazione o l'ampliamento degli impianti, attrezzature, servizi e infrastrutture ricadenti nelle aree di cui al presente articolo è correlata e proporzionata alle esigenze funzionali degli Enti competenti o dei soggetti gestori.

Gli interventi devono in ogni caso perseguire il contenimento dell'impatto paesaggistico e ambientale. A tal fine la progettazione degli interventi infrastrutturali e delle opere connesse devono:

  • - garantire soluzioni che favoriscano la migliore integrazione paesaggistica, minimizzando l'interferenza visiva con i valori estetico-percettivi delle aree soggette a tutela paesaggistica, soprattutto attraverso l'acquisizione di quantità di aree necessarie non solo per la realizzazione dell'opera, ma anche quelle necessarie per il suo inserimento paesaggistico e ambientale, oltre all'utilizzo di soluzioni tecnologiche e di materiali innovativi in grado di favorire la maggiore armonizzazione delle opere con il contesto;
  • - assicurare il rispetto:
  • - dei limiti di esposizione umana ai campi elettromagnetici;
  • - degli adempimenti relativi ai procedimenti di valutazione degli effetti ambientali, nei casi previsti dalle vigenti norme statali e regionali;
  • - delle norme di tutela e/o di salvaguardia di qualsiasi natura.

Per gli interventi da eseguirsi in aree soggette a tutela paesaggistica si rinvia alle prescrizioni d'uso contenute nella "Disciplina dei beni paesaggistici" di cui all'Allegato 'B' alle presenti Norme. Le limitazioni o condizioni derivanti da tali prescrizioni d'uso prevalgono sulle disposizioni difformi eventualmente contenute nel presente articolo.

3. Gli interventi di nuova edificazione nonché le trasformazioni che comportino significativi incrementi della superficie edificata/edificabile (SE) o del volume edificato (VE), o rilevanti potenziamenti impiantistici, sono subordinati alla preventiva approvazione da parte del Consiglio Comunale di un Progetto Unitario, nonché, ove il soggetto realizzatore/gestore non sia un Ente pubblico, all'assunzione di specifici obblighi, registrati e trascritti, in ordine al corretto utilizzo dell'attrezzatura e/o dell'impianto e al mantenimento della destinazione d'uso delle strutture realizzate.