Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 20 Aree ferroviarie (ACf)

1. Le aree ferroviarie sono individuate con apposito segno grafico nella tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono destinate ad attrezzature ferroviarie e comprendono gli ambiti riguardanti gli impianti fissi delle linee, i servizi, le attrezzature della stazione, i relativi allacciamenti ai pubblici servizi ed alla rete delle urbanizzazioni.

2. Le fasce di rispetto ferroviario sono stabilite dalla normativa vigente in materia e rappresentate, a titolo ricognitivo nella tavola "vincoli e fasce di rispetto". È fatta salva la possibilità di approfondimenti circa l'effettiva estensione delle suddette fasce in sede di elaborazione progettuale.

3. Nelle aree ferroviarie, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, possono essere elaborati progetti di riqualificazione che prevedano aree di parcheggio, aree a verde ed eventuali attrezzature di interesse pubblico e per il loro sviluppo.

4. Deve essere garantita a tutti i cittadini utenti l'accessibilità ai servizi ferroviari attraverso la progettazione universale, tenuto conto che tale mobilità è privilegiata e incentivata, in quanto il treno garantisce una mobilità sostenibile.

5. Potranno essere insediate in dette aree anche usi commerciali di vicinato e polifunzionali;

6. Per ogni trasformazione urbanistico/edilizia da eseguirsi all'interno delle fasce di rispetto ferroviario deve essere acquisita una preventiva autorizzazione dalla Società concessionaria della linea ferroviaria.