Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 21 Aree per la mobilità (ACm)

1. I servizi per la mobilità sono riferiti a:

  • - sedi stradali e spazi pubblici e privati ad esse accessori;
  • - fasce di rispetto autostradale e stradale;
  • - impianti per la distribuzione dei carburanti.

2. Sono disciplinate dal presente articolo le aree pubbliche, di uso pubblico, a destinazione pubblica o private che comprendono, oltre alla rete di viabilità comunale e sovracomunale, esistente o di previsione, i relativi spazi accessori, nonché quelli necessari per consentire e/o organizzare interscambi ed interrelazioni fra i diversi mezzi di trasporto pubblici e privati. Nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" sono individuate con apposito segno grafico:

  • - le sedi stradali esistenti;
  • - le sedi stradali di progetto (nuovi tracciati e/o interventi di adeguamento della rete esistente);
  • - gli spazi pubblici e privati (esistenti o di progetto) accessori alle sedi stradali.

3. Sulle aree per sedi stradali, oltre alle carreggiate viarie, è ammessa, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, la realizzazione di:

  • - parcheggi pubblici a bordo strada, costituenti standard in aggiunta a quelli di all'art.10 delle presenti Norme;
  • - spazi di sosta e parcheggio riservati ai mezzi di trasporto pubblico;
  • - canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche.

4. Gli interventi di manutenzione, di modificazione e/o di integrazione dei tracciati stradali sono riservati all'Amministrazione Comunale e/o agli Enti istituzionalmente competenti. E' tuttavia consentita l'esecuzione di opere viarie (e relativi sotto servizi) da parte di soggetti privati, previo specifico atto di assenso dell'Amministrazione e stipula di una convenzione a garanzia della corretta e completa esecuzione delle opere.

5. Le fasce di rispetto stradali sono quelle individuate dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione in relazione alla categoria dell'infrastruttura viaria o di trasporto.

Nelle porzioni di territorio comprese nelle fasce di rispetto sono ammessi:

  • - ovunque: la realizzazione di canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche, verde di arredo urbano, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi scoperti, percorsi carrabili di servizio all'infrastruttura viabilistica, purché le opere previste, per le loro modalità progettuali, non arrechino danno o pregiudizio alla viabilità ed alla sicurezza del traffico;
    • a. parcheggi pubblici;
    • b. impianti per la distribuzione dei carburanti, nel rispetto delle specifiche disposizioni del successivo comma.

6. La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti interessanti fasce di rispetto stradale è subordinata all'atto di assenso comunque denominato dall'Amministrazione competente, fermo restando il rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada riguardo alla localizzazione ed accessibilità veicolare dell'impianto ed al tipo di installazioni consentite . La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti o la ristrutturazione di quelli esistenti è consentita previa approvazione di un permesso di costruire convenzionato. Tali impianti non possono, comunque, essere localizzati:

  • a. nelle "Aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco, lo sport e connessioni ecologiche;
  • b. negli Ambiti perifluviali;
  • c. negli Ambiti per progetti di paesaggio territoriali;
  • d. nei Giardini formali e storici;
  • e. nel Verde di connessione ecologica;
  • f. nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del Codice;
  • g. nei tessuti insediativi, ad esclusione del tessuto produttivo (TP).