Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 23 Aree per la mobilità di impianto storico e dei Cammini (ACms)

1. Le strade di impianto storico individuate nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", rappresentano sia in ambito urbano che rurale un elemento fondante della struttura insediativa di lunga durata del territorio.

Esse costituiscono rilevanza paesaggistica nonché valore storico testimoniale e sono considerate parti integranti di tali percorsi, ove presenti, i seguenti elementi:

  • a. i caratteri strutturali e tipologici dei tracciati (giacitura, andamento planoaltimetrico, gerarchie funzionali);
  • b. le opere di regimazione delle acque;
  • c. le opere d'arte (muri, muri di contenimento, ponticelli, etc.);
  • d. i manufatti di corredo di valore storico-testimoniali (cappelle, tabernacoli, croci votive, edicole, marginette, pilastrini, cippi) presenti lungo i tracciati;
  • e. le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • f. le dotazioni arboree e arbustive di corredo di valore storico-tradizionale (alberature segnaletiche, allineamenti arborei, siepi ornamentali, limitatamente alle specie vegetali tipiche dei luoghi), quali elementi fondamentali di caratterizzazione del paesaggio;
  • g. la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

I manufatti di corredo storico/testimoniali e le opere d'arte di particolare interesse possono essere segnalati dai cittadini all'Amministrazione Comunale, al fine di censirli e arricchire l'Atlante partecipato delle risorse patrimoniali di cui all'art.19 del Piano Strutturale.

2. Gli elementi di cui al punto precedente sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e funzionale, nonché ad azioni di valorizzazione culturale in quanto testimonianze della struttura fondativa del territorio per la quale deve essere assicurata la condizione di riproducibilità, sostenibilità degli usi e della durevolezza.

I tratti degradati devono essere ripristinati, salvaguardando i caratteri identitari dei singoli tracciati, recuperando ogni elemento che ne qualifichi l'identità e la riconoscibilità.

3. Gli interventi che interessino i percorsi fondativi devono in particolare:

  • a) garantire la salvaguardia, ove ancora leggibile, della configurazione originale con particolare riferimento al territorio rurale, evitando modifiche dei caratteri morfologici nel loro sviluppo longitudinale, del loro andamento altimetrico e della loro sezione stradale comprensiva del sistema di regimazione delle acque;
  • b) evitare, nelle parti dei tracciati di particolare visibilità e/o valore storico, interventi di adeguamento viario, circonvallazioni, innesti etc., salvo dimostrate ed imprescindibili esigenze di sicurezza stradale;
  • c) prevedere la conservazione di ogni elemento di corredo al tracciato viario che concorra al mantenimento del suo asseto figurativo originario, necessario al riconoscimento del suo valore storico testimoniale quali, ad esempio, opere d'arte, manufatti di corredo, pilastri, edicole, cippi commemorativi, nonché dotazioni arboree di corredo che segnano la percezione consolidata del tracciato, siano quest'ultimi riferiti ad elementi tipologici tipici del contesto urbano che del paesaggio rurale (alberi isolati, filari lungo strada, viali alberati etc.); l'eventuale taglio di piante, che compongono tale dotazione arborea, deve essere motivato mediante relazione a firma di Agronomo/ Forestale e devono in ogni caso essere sostituite dalla stessa specie;
  • d) mantenere, nel territorio rurale, l'attuale finitura del manto stradale nei tratti di viabilità non asfaltata;
  • e) garantire il mantenimento delle relazioni funzionali dei tracciati storici quali elementi di connessione storicamente consolidata tra nuclei insediativi e emergenze architettoniche, beni monumentali, pievi, ville, nuclei rurali, etc., che disegnano la struttura del paesaggio e segnano le relazioni con le aree urbane e con il territorio rurale;
  • f) assicurare che la realizzazione di eventuali aree di sosta e di belvedere non compromettano i caratteri di ruralità dei luoghi e i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, né che comportino significativo aumento della superficie impermeabile.

Eventuali interventi di adeguamento funzionale che si rendano necessari per motivi di rilevante interesse pubblico devono essere progettati ed eseguiti con modalità compatibili con la tutela degli elementi qualificanti, precedentemente elencati, ove presenti.

4. I progetti relativi ad interventi di modifica di tratti stradali appartenenti ai percorsi di cui al presente comma, eccedenti la manutenzione straordinaria, sono corredati da rilievo storico-critico, così come disciplinato dal Regolamento Edilizio, da sottoporre al parere della Commissione per il paesaggio.

La cartellonistica e i corredi agli impianti stradali devono risultare congrui per dimensione, tipologia e materiali ai caratteri di naturalità o di ruralità dei luoghi e ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l'integrità percettiva delle visuali panoramiche degli Ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica, individuati nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti".

5. Sono inoltre individuati con apposito segno grafico i sentieri e gli itinerari che rivestono una rilevante importanza per gli aspetti storici, simbolici, religiosi e identitari come: "Anello del Rinascimento", "i Cammini di Francesco in Toscana", "il Cammino Dante", "Percorso della memoria", "Percorso della memoria - sentiero Brigata Sinigaglia", "Pievi, chiese e castelli ".

Lungo questi sentieri ed itinerari, per garantire comfort ai viandanti e ai pellegrini, sono ammessi, fino ad una distanza di 500 m misurata dalla mezzeria della strada, i seguenti interventi e/o attività, compatibilmente con la disciplina di settore:

  • c. l'installazione di fontane di acqua potabile;
  • d. l'accoglienza dei viandanti e dei pellegrini, negli edifici esistenti ad uso rurale, integrandola con le attività agricole o con le attività agrituristiche;
  • e. l' accoglienza dei viandanti e dei pellegrini, negli edifici esistenti ad uso non rurale, attraverso l'allestimento di rifugi escursionistici o di bivacchi, con un minimo di attrezzatura per il riparo dei viandanti e dei pellegrini: una cucina, bagni e camere anche con più letti, salvo garantire le norme igienico-sanitarie previste dalla normativa di settore;
  • f. l' attività di ristorazione;
  • g. l'installazione di tende per insediamenti occasionali di cui all'art 39 della L.R. 86/2016 nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti;
  • h. il commercio di vicinato con empori polifunzionali anche in collegamento con l'attività di ristorazione.

Gli interventi di cui al presente punto potranno essere oggetto di apposita disciplina regolamentare ad opera dell'Amministrazione comunale.

6. Gli interventi di cui alle lettere d), e), f), g) e h) sono consentiti alle seguenti condizioni:

  • - le attività di accoglienza dei pellegrini, di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio di vicinato possono essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale nei soli casi in cui:
  • - sia stato definito il riconoscimento dei cammini locali sia di interesse comunale che regionale, ai sensi della L.R. n. 35 del 10 luglio 2018 "Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali" e suo Regolamento attuativo Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 aprile 2020, n. 22/R ;
  • - sia stato attrezzato il percorso con la cartellonistica e sia stata garantita la percorribilità a piedi in sicurezza;
  • - sia stato sottoscritto con l'amministrazione comunale apposito protocollo di intesa per la valorizzazione dei percorsi in questione e i relativi servizi che si intendono fornire ai viandanti e dei pellegrini.

7. Tutte le strade ricadenti nel territorio rurale, come individuate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono assoggettate alla stessa disciplina delle strade di impianto storico come sopra disciplinato con le seguenti deroghe:

  • - modifica del tracciato solo per brevi tratti e per motivate ragioni di sicurezza, previa regolarizzazione dell'uso pubblico del nuovo tratto, in tale caso dovrà essere acquisito il parere favorevole dei frontisti del tratto interessato dagli interventi;
  • - modifica dei materiali del fondo stradale, con esclusione dell'asfalto, solo nei tratti di maggior pendenza, mantenendo inalterato la coloritura di "strada bianca", previa presentazione del progetto nel quale dovranno essere rappresentate dettagliatamente anche le opere di regimazione delle acque meteoriche.

L'Amministrazione Comunale può, qualora ne ravvisi la necessità, limitare il transito veicolare nelle strade di cui ai commi 1, 5 e 6, riservando il transito ai pedoni, alle biciclette e ai cavalli, assegnando a queste strade la classificazione Fbis del Codice della Strada.