Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 25 Aree per piazze e aree pedonali (ACpz)

1. Le piazze e le aree pedonali sono spazi aperti, anche pavimentati, con attraversamento veicolare precluso o regolato, delimitati e comunque chiaramente identificabili rispetto alle strade carrabili che in essi confluiscono.

2. Alle piazze e alle strade è riconosciuto il ruolo ordinatore dello spazio pubblico. Sono spazi collettivi considerati beni comuni da salvaguardare nella consistenza materiale, simbolica, giuridica e sociale, pertanto sono sottoposti a tutela:

  • a) la proprietà pubblica;
  • b) l'uso per attività pubbliche o di interesse pubblico quali mercati, manifestazioni culturali, sociali, religiose, etc.;
  • c) le pavimentazioni, le sistemazioni in genere e gli elementi di decoro e simbolici aventi rilevanza di memoria storica;
  • d) le alberature, gli allineamenti arborei e le recinzioni vegetali storicizzate.

3. Il Piano individua porzioni di viabilità antistante gli edifici pubblici o ad uso pubblico identificandole come piazze, pertanto in tali aree devono essere garantite riconoscibilità materica e formale e accessibilità a tutte le persone. Ogni intervento di trasformazione deve essere realizzato attraverso la progettazione universale.

4. Le piazze oggetto di riqualificazione, ovvero di nuovo impianto, devono uniformarsi ai criteri della progettazione universale e contribuire a soddisfare esigenze di permeabilità dei suoli, di mitigazione degli effetti delle isole di calore e di continuità ecologica con strade alberate, giardini e spazi limitrofi, attraverso la previsione di filare/i e/o gruppi di alberature, oltre ad aree inerbite. Le aree pavimentate devono essere preferibilmente corredate da vasche o fontane.

5. I sistemi di seduta, in adeguato numero, devono prevedersi sia in aree assolate che ombreggiate al fine di consentirne l'uso nelle diverse stagioni, e ad altezze diversificate per consentire la fruizione a tutte le fasce di utenza.

6. Gli impianti e i relativi sotto servizi, oltre a perseguire il contenimento energetico, dovranno essere facilmente accessibili per le manutenzioni e posti a distanza superiore ai 2 m dagli apparati radicali della vegetazione presente o di progetto.

7. Le piazze e le aree pedonali di impianto storico, come individuate con apposito segno grafico, seguono la disciplina dell'art. 23 commi 1,2,3 e 4.