Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 29 Dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione

1. Le quantità di parcheggi per la sosta di relazione sono dovute nella misura stabilita dalla L.R. n. 62/2018 e dal Regolamento di attuazione n. 23/R del 9 aprile 2020 e ss.mm.ii.

2. Ad esclusione delle aree con prevalente carattere pedonale dell'utenza, come i "Tessuti di impianto storico ed edifici sparsi storicizzati", i "Tessuti urbani consolidati, i nuclei rurali e i nuclei rurali storici, nei quali sono da evitare gli attrattori di traffico veicolare, il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione è prescritto in tutto il territorio comunale per gli esercizi ed attività con destinazione d'uso commerciale al dettaglio derivanti dai seguenti interventi:

  • - nuova edificazione;
  • - ristrutturazione urbanistica;
  • - sostituzione edilizia;
  • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • - addizione volumetrica.

3. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione è altresì prescritto, salvo quanto escluso dal precedente comma 2, in caso di:

  • - mutamento parziale o totale della destinazione d'uso di edifici o unità immobiliari esistenti in destinazione d'uso commerciale al dettaglio, anche in assenza di opere edilizie;
  • - ampliamento della superficie di vendita (SV) di esercizi o attività esistenti con destinazione d'uso commerciale al dettaglio.

4. Le dotazioni minime di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione, da intendersi aggiuntive rispetto a quelle della sosta stanziale e a quelle degli standard previsti dall'articolo 5, punto 2, del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, sono quelle previste dalla vigente normativa statale e regionale in materia. Sono fatte salve le specifiche eccezioni previste dalle vigenti disposizioni regionali in materia di attività commerciali, in particolare ove si tratti di mutamento parziale o totale della destinazione d'uso di edifici esistenti con introduzione della destinazione commerciale al dettaglio all'interno di aree urbane centrali o comunque di aree con prevalente carattere pedonale dell'utenza nelle quali è opportuno evitare l'attrazione del traffico veicolare.

5. Il numero di posti auto effettivi da individuarsi in rapporto alla dotazione minima di parcheggio per la sosta di relazione non può essere inferiore ad un posto auto ogni 25 mq di superficie di parcheggio. Per le autorimesse interrate o prevalentemente interrate tale requisito non è prescrittivo, ma è da intendersi come riferimento progettuale.

6. Le dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione devono essere realizzate su aree private, all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi. Possono essere reperiti anche all'esterno del lotto urbanistico di riferimento, in aree private limitrofe non gravate da standard pubblici o privati, purché sia garantito l'accesso alla clientela nelle ore di apertura degli esercizi e purché tali aree siano poste ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con gli esercizi stessi. Non è consentita la collocazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione su aree pubbliche o ad uso pubblico. Una quota pari al 10 per cento dei parcheggi per la sosta di relazione è riservata al personale dipendente.

7. Le aree a parcheggio devono essere dotate di:

  • - posti auto destinati ai veicoli per il trasporto di persone disabili, nella misura minima di legge. Tali posti auto, opportunamente segnalati, devono essere ubicati in immediata adiacenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso all'edificio o complesso edilizio;
  • - pavimentazioni realizzate con materiali chiari e preferibilmente con sabbie, ghiaie e materiali lapidei o eventualmente materiali di riciclo, che consentano l'infiltrazione delle acque meteoriche, ma comunque adeguati al transito di persone con ridotte o impedite capacità motorie e per ciechi e ipovedenti;
  • - alberature ombreggianti per i parcheggi esterni per la sosta di relazione, assumendo come riferimento prestazionale ottimale la messa a dimora di un albero ogni due posti auto, occupando tutta la superficie di un intero posto auto (25mq) per la messa a dimora dell'albero. Per gli impianti arborei e arbustivi devono essere impiegate specie autoctone e/o tipiche del contesto locale (si veda allegato.... del Piano Strutturale). Nei parcheggi di superficie soprastanti a parcheggi interrati possono essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali insieme alla realizzazione di fontane al fine di contrastare il fenomeno che determina un microclima più caldo all'interno delle aree urbane, la così detta "isola di calore". Il progetto deve descrivere i sistemi di irrigazione, la portata dell'irrigazione di soccorso e a regime, le modalità di approvvigionamento dell'acqua e la manutenzione di tutte le aree verdi previste;
  • - appositi spazi, attrezzati con rastrelliere, per la sosta delle biciclette;
  • - predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, ai sensi dell'art. 4 del DPR 380/2001.