Art. 30 Monetizzazioni
1. Le quantità minime di dotazioni di standard urbanistici, di cui all'art.27 delle presenti Norme, dovute nei seguenti casi: Piani Attuativi, Progetti Unitari Convenzionati e Permessi di Costruire convenzionati, possono essere monetizzati nella quota massima ammissibile qualora l'acquisizione di aree a standard non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dagli uffici comunali per estensione, conformazione o localizzazione.
2. La monetizzazione deve essere richiesta dall'interessato unitamente al titolo abilitativo, allegando apposita relazione contenente:
- la descrizione e quantificazione degli standard dovuti in relazione alle dotazioni minime previste dal presente Piano;
- la dimostrazione della impossibilità obiettiva di reperimento delle aree, in relazione alla concreta situazione dei luoghi;
- l'assunzione da parte del proprietario dell'obbligo alternativo per equivalente monetario;
- la quantificazione degli importi dovuti.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono destinate all'acquisizione di aree e/o alla realizzazione di opere pubbliche e di servizi.
È comunque fatta salva la disciplina di cui all'art. 28, comma 5, con riferimento alla possibilità di monetizzazione delle dotazioni a parcheggio stanziale: anche in tal caso si rendono necessari gli adempimenti di cui al precedente comma 2.