Art. 31 Impermeabilizzazione superficiale e smaltimento delle acque meteoriche
1. Le modifiche del coefficiente di deflusso conseguenti ad interventi urbanistico-edilizi comportanti:
- - la realizzazione di nuovi edifici;
- - gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
- - le addizioni volumetriche ad edifici esistenti con incremento di superficie coperta (SC);
- - la realizzazione di piazzali e parcheggi ad uso privato;
devono essere compensate oltre a quanto stabilito dalle vigenti norme regionali (25% della superficie fondiaria SF), mediante:
- - specifiche modalità costruttive e uso di materiali di rivestimento di piazzali e parcheggi tali da consentire l'infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo;
- - opere di autocontenimento, quando non sia verificata l'efficienza delle reti idrologiche naturali o artificiali di recapito delle acque del lotto interessato dall'intervento.
Restano comunque fermi eventuali, più stringenti limiti previsti con riferimento ai singoli tessuti.
2. Gli spazi pubblici destinati a piazzali, parcheggi e viabilità ciclopedonale devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Sono consentite deroghe a tale disposizione solo per comprovati motivi di sicurezza, anche dal punto di vista igienico-sanitario e statico, o per esigenze di tutela dei beni culturali e paesaggistici.
3. Il convogliamento diretto delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua superficiali deve essere evitato quando sia tecnicamente possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile, a condizione che non si determinino fenomeni di ristagno e/o che non sussistano rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo.