Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 32 Distanze minime tra pareti finestrate

1. Al fine di conseguire un equilibrato assetto degli insediamenti e della salubrità degli ambienti di vita e di lavoro, negli interventi:

  • - di nuova edificazione;
  • - di ristrutturazione urbanistica;
  • - di sostituzione edilizia;
  • - di ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • - di ampliamento di fabbricati esistenti ovvero interventi comportanti la modifica della sagoma fuori terra esistente;

deve essere rispettata, tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, di cui all'art. 9 del D.M. 1444/'68, la distanza minima di ml 10,00.

2. Possono essere ammesse distanze minime inferiori a ml 10,00 nei seguenti casi:

  • - negli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia di cui agli artt. 134, comma 1, lett. h e l, relativamente ad edifici che presentano legittimamente una distanza inferiore a 10 metri tra pareti finestrate. In tal caso l'edificio ricostruito può mantenere una distanza inferiore ai 10metri purchè non inferiore alla distanza preesistente. Restano comunque ferme le prescrizioni e le disposizioni di cui all'art. 2-bis DPR 380/2001;
  • - per gli edifici o gruppi di edifici oggetto di Piani Attuativi.

4. Sono comunque fatte salve, in tutto il territorio comunale, le distanze tra edifici legittimi esistenti, anche se inferiori a quelle disposte dal presente articolo. Fermo il necessario rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, è consentita l'edificazione in aderenza, nel rispetto di quanto disposto dal successivo art. 33.

5. Ai fini del presente articolo la definizione di sagoma di cui all'art. 34 del DPGR 39R/2018 deve ritenersi comprensiva anche degli aggetti e gli sporti inferiori ad 1,50 ML, con esclusione dei soli elementi decorativi di modeste dimensioni.