Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 33 Distanze minime dei fabbricati, manufatti e impianti dai confini

1. Fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal precedente art.32, e fatto salvo quanto diversamente disposto dai successivi punti 3, 4, 5 e 6, negli interventi edilizi comunque denominati che determinino la realizzazione di volumetrie al di sopra della quota del piano di campagna, ovvero che modifichino la sagoma fuori terra esistente, è prescritto il rispetto della distanza minima di ml 5,00 dai confini del lotto di pertinenza. Ai fini del presente articolo si considera sagoma quella definita all'art. 34 del DPGR 39R/2018.

2. E' prescritta la stessa distanza dal confine anche per gli impianti fotovoltaici e termici. Sono ammesse distanze inferiori nei casi di edifici condominiali i cui impianti siano posizionati sulla copertura dell'edificio principale e/o più alto.

3. Sono ammesse distanze dai confini del lotto di pertinenza inferiori a quelle indicate al precedente punto 1 nei seguenti casi:

  • - all'interno dei 'Tessuti di impianto storico ed edifici sparsi storicizzati' di cui all'art. 55 delle presenti Norme;
  • - all'interno dei nuclei rurali storici;
  • - negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia o di ristrutturazione edilizia ricostruttiva da attuarsi nel rispetto degli assetti planivolumetrici definiti dall'Amm./ne Comunale in sede di approvazione di strumenti di pianificazione attuativa, o altro consimile strumento di dettaglio, o per i quali risulti opportuno, per una maggiore qualificazione dello spazio pubblico, l'adeguamento agli allineamenti sul fronte strada dettati dagli edifici adiacenti;
  • - nella ricostruzione di edifici, o parti di essi crollati o demoliti, nonché nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione di preesistenti edifici, potendo in tali casi essere mantenute le distanze legittimamente preesistenti;
  • - comunque nei casi previsti dall'art. 2-bis del DPR 380/2001;
  • - nei casi in cui sia stato sottoscritto specifico accordo con il proprietario confinante, l'accordo non può prevedere la costruzione sul confine in contrasto con il successivo comma 4.

4. In deroga alle distanze minime dai confini del lotto indicate al precedente punto 1 è consentita la costruzione sul confine del lotto urbanistico di riferimento, solo in aderenza ad un edificio esistente, ovvero con una progettazione unitaria che preveda la costruzione sul confine anche nel lotto attiguo.

Le ipotesi di cui al precedente periodo sono attuabili anche per i lotti confinanti con aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ovvero confinanti con aree oggetto di interventi pubblici già realizzati o progetti già approvati, previo atto di assenso, ove necessario, dei competenti organi dell'Amm./ne Comunale.

E' altresì ammessa la possibilità di edificazione sul confine:

  • - per le ipotesi di ricostruzione di edifici, o parti di essi crollati o demoliti, nonché nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione di preesistenti edifici, se già insistenti sul confine;
  • - per i volumi interrati.

5. Sono altresì ammesse distanze dai confini inferiori a quelle individuate dal precedente comma 1 all'interno dei tessuti insediativi prevalentemente produttivi, di cui al Titolo III, Capo I, purché compatibili con la fruibilità degli spazi carrabili di pertinenza, per le seguenti opere:

  • - i volumi tecnici e i manufatti tecnologici in genere;
  • - le pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici consimili con funzioni di contenimento energetico e/o di riqualificazione estetico-architettonica, purché con aggetto non superiore a cm 30 rispetto alla sagoma del fabbricato e a condizione che non riducano significativamente la fruibilità del resede di pertinenza;
  • - le rampe carrabili o montacarichi necessari per accedere ad eventuali parcheggi pertinenziali collocati a quota sopraelevata rispetto al piano di campagna;
  • - le scale di sicurezza prive di tamponamenti perimetrali.

6. Sono comunque fatti salvi:

  • - i casi di deroga alle distanze minime assolute tra fabbricati previsti dalle vigenti norme statali e regionali, ivi comprese le disposizioni in materia di efficienza energetica degli edifici;
  • - eventuali allineamenti obbligatori prescritti dalle "Schede norma delle aree di trasformazione" di cui all'Allegato "A" alle presenti Norme, anche in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo.

7. Nelle ipotesi di deroga alle distanze minime previste dal presente articolo, fatta salva l'ipotesi di ricostruzione di preesistenze edilizie legittime e di demolizione e ricostruzione per le quali può applicarsi la medesima distanza già sussistente, trovano comunque applicazione le distanze minime tra costruzioni previste dal Codice civile.