Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 35 Il procedimento di valutazione ambientale strategica e il monitoraggio degli effetti

1. Nel Rapporto Ambientale, che costituisce parte integrante e sostanziale del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è effettuata la valutazione degli effetti ambientali degli interventi di trasformazione e/o di riqualificazione individuati dal Piano Operativo. In particolare, costituiscono riferimento per la fase attuativa e progettuale le specifiche prescrizioni e le azioni di mitigazione per la riduzione delle pressioni e degli impatti riportate nelle "Schede norma delle aree di trasformazione " di cui all'allegato "A" alle presenti Norme.

2. Gli interventi finalizzati alla trasformazione degli assetti insediativi previsti dal Piano Operativo sono assoggettati alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) secondo le disposizioni della L.R. n. 10/2010 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5-bis della L.R. n. 10/2010 e ss.mm.ii., in applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuavi di cui all'art. 107 della L.R. n. 65/2014, nonché i piani di livello attuativo comunque denominati, che siano stati stati oggetto di specifica valutazione nell'ambito della procedura di VAS espletata per il Piano Operativo e che non comportano varianti al presente Piano Operativo.

3. Tutti gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica previsti dal Piano Operativo sono assoggettati alle disposizioni dell'art. 34 delle presenti Norme. L' approvazione dei piani attuativi e dei progetti unitari convenzionati, anche quando non soggetti a VAS, è subordinata alla predisposizione di un documento, a firma di tecnico abilitato, nel quale si dà atto del rispetto delle prescrizioni e delle misure di mitigazione dettate dal Rapporto Ambientale, garantendo almeno il rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - della disponibilità dell'approvvigionamento idropotabile e del ricorso ove possibile, a forme di raccolta di acque meteoriche per usi non potabili e a tecnologie impiantistiche volte al massimo risparmio idrico;
  • - di assicurare lo smaltimento degli scarichi reflui di qualsiasi tipo mediante gli impianti esistenti o comunque nel rispetto delle disposizioni legislative;
  • - di garantire la raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso una corretta differenziazione merceologica;
  • - di ricorrere a fonti energetiche rinnovabili e a tecniche costruttive e tecnologie impiantistiche volte al massimo risparmio energetico;
  • - di garantire la massima permeabilità dei suoli non edificati;
  • - di aver progettato sistemazioni del verde tenendo in considerazione la necessità di implementare e mantenere l'efficienza delle connettività ecologiche tra l'ambito urbano e il contesto rurale circostante.

4. Gli effetti territoriali, paesaggistici, ambientali, sociali, economici e sulla salute umana prodotti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio previsti dal Piano Operativo sono soggetti a verifica nell'ambito delle attività di monitoraggio dell'Osservatorio paritetico della pianificazione istituito presso la Regione Toscana. Tali attività sono volte a verificare il perseguimento delle finalità di cui al Titolo I, Capo I, della L.R. n. 65/2014 e s.m.i., anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.

5. Come da normativa nazionale (D.Lgs 152/06) e regionale (L.R. 10/2010), il piano di monitoraggio degli effetti ambientali costituisce parte integrale e sostanziale del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) ed è volto ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.

6. Il monitoraggio è attuato:

  • - nel corso dell'attuazione delle trasformazioni dando atto del rispetto delle misure di mitigazione previste in una relazione asseverante da parte del Direttore dei Lavori da presentare contestualmente alla attestazione asseverata di conformità;
  • - con periodicità quinquennale verificando gli effetti dell'attuazione del piano, facendo particolare riferimento alla disciplina delle trasformazioni di cui all'articolo 95 comma 3 della LR 65/2014.

7. Il monitoraggio si attua mediante il popolamento degli specifici indicatori individuati in sede di valutazione e riportati al punto j) del Rapporto Ambientale, come da Allegato 2 della L.R. 10/2020, e può coinvolgere ARPAT e altri soggetti competenti in materia ambientale detentori di dati. L'analisi può portare al riorientamento del Piano in caso di impatti negativi imprevisti mediante varianti e fornire importanti strumenti conoscitivi utili a modificare/integrare il set di indicatori e indirizzare correttamente successivi atti di pianificazione e programmazione.

8. I risultati del monitoraggio relativi alla singola trasformazione devono essere parte della documentazione presentata dal proponente; i risultati del monitoraggio quinquennale degli effetti territoriali, ambientali, sociali, economici e sulla salute umana confluiranno in un Rapporto di monitoraggio redatto dagli uffici tecnici comunali e riportato sul sito web del Comune. Ai fini della partecipazione sarà data ampia informazione della pubblicazione e della modalità per prenderne visione.

9. Oltre agli interventi di trasformazione di cui al punto 3, sono soggetti al monitoraggio degli effetti ambientali, in applicazione delle vigenti norme statali e regionali:

  • - i piani e programmi di settore di competenza comunale soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS);
  • - gli interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA).