Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 40 Interventi edilizi con carattere di urgenza

1. In ipotesi eccezionali di comprovata necessità di eseguire, senza obiettiva possibilità di dilazione temporale, interventi di carattere manutentivo e/o di consolidamento strutturale non riconducibili a fattispecie di attività edilizia libera e tuttavia aventi carattere di estrema urgenza sotto il profilo della sicurezza, è facoltà dell'avente titolo di iniziare i relativi lavori previa semplice comunicazione all'Amm./ne Comunale. La comunicazione deve attestare i motivi dell'urgenza mediante idonea descrizione e documentazione fotografica.

Dopo la comunicazione, possono essere eseguiti i soli interventi edilizi necessari all'eliminazione della causa di pericolo.

2. Entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni successivi alla comunicazione di cui al punto 1, l'avente titolo deve inoltrare all'Amm./ne Comunale la pratica edilizia relativa all'intervento iniziato in via d'urgenza: in difetto, le opere eseguite saranno ritenute poste in essere in assenza di titolo e troveranno applicazione le ordinarie misure sanzionatorie, oltre alle sanzioni previste dal regolamento Edilizio.

3. Prima dell'acquisizione dei relativi nulla-osta e/o atti di assenso comunque denominati, in forza dei quali si sia prodotta l'efficacia del relativo atto abilitativo, gli interventi di carattere manutentivo e/o di consolidamento strutturale eseguibili in via d'urgenza:

  • - non possono comportare modifiche dell'aspetto esteriore di immobili soggetti a tutela paesaggistica, salvo quelle contenute nell'allegato A al DPR 31/2017;
  • - devono limitarsi a semplici opere provvisionali o comunque facilmente reversibili, senza danno al bene tutelato, ove riguardanti gli edifici sottoposti alla normativa di tutela dei beni culturali ai sensi del Titolo I della Parte Seconda del "Codice dei beni culturali e del paesaggio", o comunque gli edifici e/o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico (Classe A) disciplinati dagli Articoli 50 e 77 delle presenti Norme.