Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 2 Struttura

1. Il Piano Operativo persegue i criteri di semplificazione e di chiarezza delle disposizioni ivi contenute. A tal proposito le norme di seguito riportate sono strettamente di competenza del presente strumento di pianificazione urbanistica e non riproducono norme contenute in leggi, regolamenti, Atti di Governo del territorio, ma ad essi si fa eventualmente riferimento e rinvio.

La struttura del Piano Operativo è articolata in due macro-sistemi: il Territorio urbanizzato ed il Territorio rurale. La disciplina degli elementi naturali o infrastrutturali trasversali ai due territori è ripetuta con diverse prescrizioni a seconda del contesto, urbano o rurale, sul quale insiste.

2. Il "Territorio urbanizzato" è articolato ai sensi dell'art. 4 L.R. 65/2014 e, conformemente a tale disciplina, ricomprende l'insieme costituito dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria, in ciò strutturandosi come da successivo art. 4.

Il Territorio urbanizzato è disciplinato dal Titolo III delle presenti Norme.

3. Il "Territorio rurale", ovvero la porzione di territorio esterna alla perimetrazione del territorio urbanizzato, nella quale si applicano le norme riguardanti la tutela e la valorizzazione delle aree rurali, compreso i nuclei rurali e storici e le aree con funzione agricola, è articolato come da successivo art. 4.

Il Territorio Rurale è disciplinato dal Titolo IV delle presenti Norme.