Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 42 Interventi in deroga alle previsioni del Piano Operativo

1. Per motivi di interesse pubblico, nonché per comprovati motivi di interesse generale, sono esercitabili da parte del Consiglio Comunale poteri di deroga alle previsioni del Piano Operativo, nei limiti fissati dalle vigenti norme statali e regionali in materia di governo del territorio.

L'interesse pubblico o generale cui l'intervento in deroga è preordinato può concernere il perseguimento di finalità culturali, sociali, religiose, nonché di tutela dell'incolumità, della salute e dell'igiene pubblica.

2. Ove consentito dalle vigenti norme statali e regionali in materia di governo del territorio, gli interventi in deroga alle previsioni del Piano Operativo possono altresì essere proposti ed attuati anche da soggetti privati, previa stipula di una convenzione a garanzia del perseguimento dell'interesse pubblico o generale, secondo quanto specificato al punto 1.

3. Sono fatte salve le disposizioni settoriali a tutela d'interessi differenziati (tutela paesaggistica, storico-culturale, idrogeologica etc.) eventualmente sussistenti sul bene o sull'area interessata, nonché le disposizioni di cui ai Titoli III e IV delle presenti norme.

4. Non è consentito il mutamento della destinazione d'uso di consistenze edilizie realizzate in deroga alle disposizioni del Piano Operativo o della previgente strumentazione urbanistica senza preventivo atto di assenso del Consiglio Comunale.

5. Il Regolamento Edilizio può dettare specifiche disposizioni riguardo alle caratteristiche costruttive degli interventi e/o agli adempimenti procedimentali relativi al conseguimento di titoli e/o atti abilitativi in deroga al Piano Operativo.

6. Fatte salve eccezioni espressamente previste dalle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio non sono ammessi interventi in deroga al Piano Operativo contrastanti con le previsioni del Piano Strutturale.