Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 43 Ripristino di edifici crollati o demoliti

1. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato "B" alle presenti norme per le aree soggette a tutela paesaggistica, e fatte salve eventuali limitazioni di natura geologica, idraulica o sismica derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo V delle presenti Norme, è consentita nei limiti delle vigenti disposizioni di legge la ricostruzione di edifici parzialmente crollati o demoliti.

A tal fine deve essere comprovata l'originaria consistenza e configurazione del manufatto in data anteriore al 1942 all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e in data anteriore al 01.09.1967 per l'intero territorio rurale.

La consistenza planivolumetrica e configurazione deve essere rilevabile da elementi strutturali riscontrabili in loco o da documentazione grafica e/o fotografica significativa tanto nel riferimento dimensionale che nell'effettiva localizzazione dell'edificio, sono escluse a tal fine le dichiarazioni sostitutive.

Nel caso in cui l'altezza effettiva dell'edificio non sia altrimenti rilevabile per il tramite di elementi strutturali e/o ulteriore documentazione grafica o fotografica la stessa si assume pari a un piano fuori terra con un'altezza massima di m. 3,50, misurata dal piano campagna naturale all'imposta di gronda.

2. L'intervento di ricostruzione, comunque denominato ai sensi delle vigenti norme statali e regionali, deve riproporre il più fedelmente possibile le caratteristiche tipologiche, formali e costruttive dell'edificio preesistente, garantendo dal punto di vista paesaggistico e ambientale, anche nell'uso dei materiali e nelle tecniche di finitura, un corretto inserimento nel contesto di riferimento.

3. Per gli edifici da ripristinare in territorio rurale, come case coloniche o annessi, negli interventi di ricostruzione non sono ammessi la realizzazione di terrazze a tasca o in aggetto e la realizzazione di scale esterne. Laddove l'intervento debba sostituire dei corpi scala esterni esistenti ma incongrui, potrà essere realizzata una soluzione architettonica tradizionale (rampa unica appoggiata, muro esterno pieno e intonacato compreso il parapetto, scala e pianerottolo di arrivo scoperto).

4. Gli edifici crollati o demoliti ricadenti in aree a pericolosità idraulica, geomorfologica e sismica molto elevata, potranno essere recuperati anche attraverso un progetto unitario convenzionato di cui all'Art. 38 delle presenti Norme, che ne preveda lo spostamento nelle aree adiacenti prive di pericolosità molto elevata, ferma ogni valutazione dell'Ufficio circa l'idoneità dell'area individuata all'insediamento della volumetria.