Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 44 Interventi ammissibili su edifici e/o consistenze edilizie legittimati in forza di provvedimenti di sanatoria straordinaria

1. Sulle consistenze edilizie e/o agli edifici esistenti, legittimati integralmente in forza di provvedimenti di sanatoria edilizia di carattere straordinario con destinazione residenziale, non sono consentiti ancorchè previsti dal presente strumento urbanistico con riferimento al relativo tessuto e/o territorio:

  • - gli ampliamenti una tantum di cui al Titolo III e al Titolo IV;
  • - i frazionamenti di unità immobiliari;
  • - gli interventi di trasformazione delle verande da materiali leggeri in muratura.

Gli interventi sui suddetti immobili, diversi da quelli sopra richiamati, devono comunque osservare la disciplina prevista dal presente strumento con riferimento ai singoli tessuti e/o territori.

3. Non è consentito in nessun caso il mutamento della destinazione d'uso e della natura accessoria dei manufatti, né la realizzazione di servizi igienici.

4. I manufatti realizzati con materiali leggeri e legittimati in forza di provvedimenti di sanatoria edilizia di carattere straordinario possono essere oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione, fermi restando il sedime, la sagoma, l'altezza e il volume con la sola sostituzione degli stessi materiali oppure in legno.

Agli edifici esistenti con destinazione d'uso residenziale, legittimati in forza di provvedimenti di sanatoria edilizia di carattere straordinario, sono ammessi interventi di demolizione con fedele ricostruzione, così come disciplinati dall'art. 134 comma 2 lettera h) punto 1) della L.R. 65/2014, nei soli casi di accertato miglioramento sismico ed energetico dell'edificio. Nei casi di edifici con copertura piana è consentito sostituirla con una copertura a falde inclinate in cotto, fermo restando l'altezza in gronda esistente.