Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 46 Contenuti e finalità

1. Sono identificati come "Territorio urbanizzato" gli insediamenti e le porzioni di territorio in cui la continuità e la densità dell'edificazione, insieme alla presenza di spazi pubblici ed attrezzature collettive, configurano una forma insediativa accentrata, di tipo morfologico e qualitativo "urbs", nella quale si sono consolidati e sviluppati rapporti sociali in forma di comunità "civitas". Ai sensi delle vigenti norme regionali il territorio urbanizzato è costituito dai tessuti storici, dalle aree edificate con continuità dei lotti (a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale e servizi privati, turistico-ricettiva), e comprende altresì le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria.

Laddove ciò contribuisca a qualificare il disegno dei margini urbani, il perimetro del territorio urbanizzato può comprendere aree funzionali al perseguimento di strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, ivi inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica.

La porzione di territorio comunale costituente "Territorio urbanizzato", individuata con apposito segno grafico nella Tavola denominata "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", comprende:

  • - il capoluogo;
  • - i centri abitati minori (Rosano, Troghi-Cellai e San Donato);
  • - gli insediamenti industriali di Rignano capoluogo - Pian dell'Isola e di Rosano - Castiglionchio.

2. All'interno del territorio urbanizzato, in ragione delle diversità insediative, paesaggistiche e funzionali, nonché sulla base degli obiettivi e delle strategie fissate dal Piano Strutturale per ciascuna U.T.O.E., sono identificati i seguenti tessuti ed aree, individuati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" e disciplinati dalle norme di cui al presente Titolo:

A) Tessuti di impianto storico ed edifici sparsi storicizzati (Art. 55);

B) tessuti urbani consolidati (Art. 56);

C) Tessuti urbani recenti ad assetto insediativo irregolare puntiforme o misto (Art. 57);

D) Tessuti urbani recenti ad assetto insediativo irregolare di margine (Art. 58);

E)Tessuti urbani recenti ad assetto insediativo irregolare lineare (Art.59);

F)Tessuti urbani recenti ad assetto insediativo pianificato (Art. 60);

G)Tessuti specialistici (Art. 61);

H) tessuti produttivi (Art. 62):

  • - tessuti da consolidare e completare(art. 63);
  • - tessuti produttivi da riqualificare ( art.64);

I) Territorio Urbanizzato - Aree di Trasformazione degli assetti insediativi:

I1a) Qualificazione degli insediamenti;

I1b) Riqualificazione dei margini urbani;

I1c) Riqualificazione degli assetti insediativi storici;

I1d) Completamento puntuale degli assetti insediativi;

I1e) Rigenerazione degli assetti insediativi;

I1f) Completamento degli assetti insediativi;

I1g) Completamento puntuale degli assetti insediativi produttivi;

L) Aree per spazi pubblici o riservati alle attività collettive;(Art. 7)

La) Aree per l'istruzione e per l'infanzia (Art.8);

Lb)Aree per attrezzature di servizi collettivi (Art.9):

b1) Aree per servizi sociali e assistenziali (art.9);

b2) Aree per servizi culturali e ricreativi, e assimilati(art. 9);

b3) Aree per servizi sanitari e assistenziali(art. n. 9);

b4) Aree per servizi religiosi(art. n.9);

b5) Aree per servizi edilizia residenziale pubblica(art. n. 9);

b6) Aree per servizi amministrativi e assimilati(art. n. 9);

Lc) Aree per spazi a parcheggi pubblici (Art.10);

Ld) Aree a verde attrezzato per parco, per il gioco, lo sport e di connessione

ecologica (art. n. 11):

d1) Aree a verde attrezzato e parchi (Art. n. 12);

d2) Aree a verde per gli orti sociali (Art. n. 13);

d3) Aree a verde per gli impianti sportivi (Art. n. 14);

d4) Aree a verde di connessione ecologica (Art. n. 15);

Le) Aree per servizi tecnici e tecnologici (Art. 17):

e1) Aree per servizi tecnici e tecnologici: metanodotto, energia;

radiocomunicazioni (Art. 18);

e2) Aree per servizi tecnici e tecnologici sovracomunali (Art. 19);

e3) Aree e fasce di rispetto ferroviario (Art. 20);

Lf) Aree per la mobilità (Art. 21):

f1) Aree per corridoi di salvaguardia infrastrutturale (Art. 22);

f2) Aree per la mobilità di impianto storico (Art. 23);

f2) Aree per la mobilità dolce ciclpopiste e ciclovie (Art. 24);

f3) Aree per piazze e aree pedonali (Art. 25);

Lg) Aree per Servizi cimiteriali (Art.26).

3. Nel Territorio urbanizzato gli usi, le attività, le trasformazioni territoriali e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono orientati al conseguimento di elevati livelli di qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità, al completamento, al riequilibrio e/o alla ridefinizione degli assetti insediativi e infrastrutturali.

Ai fini della tutela e valorizzazione degli insediamenti il Piano Operativo persegue il miglioramento dei livelli prestazionali e di qualità in termini di:

  • - dotazione di infrastrutture per la mobilità, parcheggi, verde urbano e di connessione ecologica urbana, percorsi pedonali e ciclabili, infrastrutture per il trasporto pubblico, arredo urbano;
  • - dotazione e diversificazione delle attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse collettivo;
  • - dotazione di esercizi commerciali (in particolare quelli di vicinato), attività terziarie, direzionali, turistico-ricettive;
  • - contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, risparmio idrico, salvaguardia della risorsa idrica;
  • - dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l'adduzione idrica;
  • - dotazione di attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti;
  • - utilizzazione di materiali edilizi e requisiti delle costruzioni che assicurino la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il comfort igrometrico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza per ogni persona;
  • - eliminazione delle barriere architettoniche ed urbane attraverso la progettazione universale;
  • - decoro degli spazi esterni, pubblici e privati;
  • - riqualificazione e razionalizzazione dei tessuti produttivi.

Gli usi, le attività, le trasformazioni territoriali e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente garantiscono l'integrità fisica dei suoli e delle risorse naturali ed essenziali del territorio, nonché la tutela e/o la valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale presenti. Le attività consentite, che non devono comunque comportare emissioni in atmosfera inquinanti e/o climalteranti, perseguono il riequilibrio ambientale e paesaggistico (anche attraverso il contenimento o l'eliminazione dell'inquinamento acustico, luminoso o visuale) e, congiuntamente, la valorizzazione funzionale, sociale ed economica del territorio.

6. Il Territorio urbanizzato è qualificato e connotato dalla presenza delle seguenti componenti identitarie del patrimonio territoriale, individuate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" e disciplinate dal presente Titolo:

  • - Componenti identitarie del patrimonio territoriale (Titolo III, Capo III):
  • - Verde privato (Art. 66);
  • - Verde privato a corredo degli edifici (art. 67);
  • - Orti privati (art. 68);
  • - Pertinenze edilizie impermeabili (art. 69);
  • - Giardini formali e storici (art. 70);
  • - Ambiti urbani perifluviali (art. 71);
  • - Verde di connessione ecologica(art. 72);
  • - Ambiti per progetti di paesaggio territoriali(art. 73);
  • - Centralità urbane (art. 74).

4. Ferme restando eventuali disposizioni di dettaglio contenute nel Titolo VI "Disciplina delle funzioni", le attività e gli usi ammessi nel territorio urbanizzato di cui al presente Titolo sono specificati negli articoli che disciplinano i singoli tessuti o aree.

Nelle parti individuate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" sono inoltre consentiti i seguenti usi specialistici, disciplinati dal presente Titolo:

  • - edifici specialistici esistenti a destinazione commerciale;
  • - edifici specialistici esistenti a destinazione polifunzionale.

5. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal presente Titolo sulla base della classificazione ad essi attribuita, con le eventuali specificazioni, limitazioni e/o integrazioni definite negli articoli che disciplinano i singoli tessuti o aree.

6. Al fine di assicurare il rispetto della vigente normativa in materia di tutela della popolazione dall'inquinamento elettromagnetico, in ottemperanza a quanto disposto dall' Art. 34 delle presenti Norme, la progettazione degli interventi urbanistico-edilizi deve tener conto degli eventuali corridoi infrastrutturali individuati per gli elettrodotti, nonché:

  • - in prossimità di linee elettriche esistenti, tali interventi devono in ogni caso garantire il rispetto dei valori limite e degli obiettivi di qualità fissati per il campo magnetico dalla normativa vigente, anche con il ricorso ad opere di mitigazione e contenimento dell'intensità del campo magnetico stesso;
  • - in prossimità di impianti e/o installazioni di radiocomunicazione (telefonia mobile e/o diffusione radiotelevisiva) esistenti, tali interventi sono subordinati alla verifica della compatibilità elettromagnetica, con riferimento ai valori limite e agli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente per il campo elettromagnetico.

7. Le regole e le azioni per la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del territorio urbanizzato dettate dal presente Titolo, ed in particolare la disciplina di tutela e valorizzazione dell'edificato storicizzato di cui all'art. 55, sono integrate dalle disposizioni dettate dal P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, volte alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici (ivi comprese le specifiche prescrizioni d'uso, il cui repertorio completo è espressamente recepito nell'Allegato 'B' alle presenti Norme "Disciplina dei beni paesaggistici"). In caso di contrasto tali disposizioni e prescrizioni prevalgono sulle norme di cui al presente Titolo.