Art. 48 Categorie di intervento edilizio
1. La disciplina degli interventi ammessi in relazione a ciascun tessuto e classe degli edifici è articolata con riferimento alle categorie di intervento individuate agli art. 134 e 135 dalla L.R. n. 65/2014, come di seguito riportato:
- - MO - Manutenzione Ordinaria;
- - MS - Manutenzione Straordinaria;
- - RRC - Restauro e Risanamento Conservativo;
- - RIC - Ristrutturazione edilizia Conservativa, compreso il recupero dei sottotetti a fini abitativi ai sensi della L.R. n. 5/2010;
- - RER - Ristrutturazione edilizia Ricostruttiva:
- a) con fedele ricostruzione a parità di (SE) ove non diversamente specificato;
- b) con diversa sagoma, ma con stessa volumetria;
- c) ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti;
- - SE - Sostituzione Edilizia;
- - AV - Addizioni Volumetriche secondo le modalità e prescrizioni specificate in ogni singolo tessuto, ove ammesse;
- - DSR - Demolizione Senza Ricostruzione di porzioni di edificio;
- - IP - Interventi Pertinenziali volti alla realizzazione di manufatti pertinenziali aventi rapporti di strumentalità rispetto al manufatto principale, nei limiti massimi del 20% del volume di questo e comunque i modeste dimensioni, collocati nel lotto di riferimento del manufatto principale;
- - RU - Ristrutturazione Urbanistica;
- - NE - Nuova Edificazione.
2. Sono sempre ammessi gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, ma utilizzando sempre i criteri e i principi della progettazione universale.
3. Tra la disciplina di intervento individuata in ragione del tessuto di riferimento e quella individuata in ragione della classe dell'edificio trova applicazione la più restrittiva.