Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 49 Classificazione del patrimonio edilizio di valore storico, culturale ed architettonico

1. Sulla base della schedatura del patrimonio edilizio presente sul territorio comunale, realizzata negli anni '80, sono stati classificati gli immobili e i complessi edilizi di interesse storico, culturale, architettonico, ambientale e documentale, rappresentati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti". I progetti devono documentare, ai sensi dell'art. 138 della L.R.65/2014, attraverso la redazione di un rilievo storico-critico gli elementi tipologici, formali e strutturali, che qualificano il valore degli immobili stessi, e dimostrare la compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione dei suddetti elementi a seconda delle seguenti classi di tutela:

  • - Edifici/Complessi edilizi di Classe A - grado di tutela rilevante. Sono ricompresi in questa Classe:
  • - gli edifici o complessi di rilevante valore storico, culturale e architettonico dichiarati di interesse culturale ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
  • - gli edifici e complessi edilizi di rilevante valore dell'identità storico-culturale espressamente qualificati come "edifici matrice" dal Piano Strutturale, ancorché non interessati da specifici provvedimenti ministeriali di tutela.

È attribuito tale grado di tutela agli edifici o complessi edilizi e loro pertinenze che, per rilevanza storica e architettonica, costituiscono componenti fondamentali dell'identità storico-culturale del territorio e capisaldi degli assetti insediativi e paesaggistici. Tale patrimonio è formato prevalentemente da ville, case padronali e chiese suffraganee e pievi;

  • - Edifici/Complessi edilizi di Classe B - grado di tutela elevato. Sono ricompresi in questa Classe gli edifici o complessi edilizi di elevato valore storico architettonico, in quanto essi hanno determinato, unitamente alle piazze, slarghi e giardini, il primo nucleo urbano formatosi prevalentemente sugli antichi tracciati viari. All'interno del territorio urbanizzato sono presenti alcune ex case coloniche o ville inglobate già da tempo nel perimetro del territorio urbanizzato;
  • - Edifici/Complessi edilizi di Classe C - grado di tutela alto. Sono ricompresi in questa Classe gli edifici o complessi edilizi di carattere storico-testimoniale posti anch'essi prevalentemente sugli antichi tracciati viari. Rientrano in questo grado di tutela tutti gli edifici presenti nel catasto Leopoldino, qualora non siano stati correttamente riportati nelle Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", prevale il catasto Leopoldino;
  • - Edifici/Complessi edilizi di Classe D - grado di tutela medio: Sono ricompresi in questa Classe gli edifici o complessi edilizi costruiti antecedentemente al 1940. Sono edifici caratterizzati da un'architettura semplice riconoscibile, generalmente allineata su strade con prospetti omogenei e con spazi aperti posti sul retro;
  • - Edifici/Complessi edilizi di Classe E - grado di tutela basso: Sono ricompresi in questa Classe gli edifici o complessi edilizi costruiti successivamente al 1940 e presenti nel catasto del 1960. Sono edifici caratterizzati da un'architettura semplice e riconoscibile, replicata quale modello costruttivo tipico a cavallo della seconda guerra mondiale.

2. I progetti degli interventi da eseguirsi sul patrimonio edilizio di valore storico, culturale ed architettonico, a seconda della categoria di intervento indicata dalle presenti norme, devono essere accompagnati dal rilievo storico-critico, così come disciplinato dal Regolamento Edilizio. Esso è uno strumento, sia per il progettista che per l'Amministrazione Comunale, di documentazione "...degli elementi tipologici, formali e strutturali, che qualificano il valore degli immobili definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli strumenti della pianificazione urbanistica...e "deve" dimostrare la compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione dei suddetti elementi". A tal fine gli elaborati allegati ad eventuali comunicazioni, segnalazioni certificate o istanze di titolo edilizio abilitativo devono dar atto della compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione degli elementi sopra richiamati.

3. Fanno parte del "patrimonio edilizio di recente formazione" gli edifici esistenti che non rientrano nella classificazione sopra riportata, per i quali vigono esclusivamente le norme riferite ai tessuti di appartenenza.

4. Gli edifici storici sono descritti in un'apposita scheda storico-architettonica, consultabile in modalità interattiva nel SIT del Comune. Tale schedatura, redatta negli anni '80, è ritenuta ancora valida sia nei contenuti tecnico descrittivi che storico-architettonici, rappresentando ancora un valido strumento istruttorio sia per l'Amministrazione Comunale che per i liberi professionisti. Gli interventi ammessi sugli edifici devono tendere a ricostruire i caratteri originari degli immobili, laddove ancora riconoscibili.

5.Tutte le definizioni, i parametri e le categorie edilizie delle presenti norme sono quelle desumibili da norme e regolamenti nazionali e regionali, con le limitazioni e le condizioni di seguito riportate.