Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 51 Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente di Classe B

1. Gli edifici o complessi edilizi di Classe B sono identificati con apposito segno grafico nelle tavole "Disciplina dei suoli e degli insediamenti". Gli interventi ammessi, nei limiti di seguito indicati sono:

  • 1. manutenzione ordinaria MO;
  • 2. manutenzione straordinaria MS;
  • 3. Restauro e risanamento conservativo RRC, come disciplinato dall'art.50;
  • 4. Ristrutturazione conservativa con i limiti di seguito indicati (RC1);
  • 5. Realizzazione di interventi pertinenziali nei limiti di seguito indicati IP;
  • 6. Interventi di nuova edificazione NE limitatamente alla realizzazione di piscine, nei limiti di seguito indicati.

2. Gli interventi ammissibili sugli edifici o complessi edilizi di Classe B, comunque denominati ai sensi delle vigenti norme statali e/o regionali, sono essenzialmente finalizzati alla conservazione e al recupero funzionale degli organismi edilizi, alla loro protezione, alla trasmissione dei loro valori culturali alle generazioni future.

3. Le destinazioni d'uso ammesse sono:

  • a. Residenza;
  • b. Servizi pubblici;
  • c. Direzionale e servizi privati;
  • d. Commercio al dettaglio sino all'insediamento di medie strutture di vendita, con esclusione delle aggregazioni di medie strutture di vendita aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture.

Il frazionamento in più unità immobiliari è ammesso solo per la destinazione d'uso residenziale con superficie edificata (SE) per singola unità abitativa non inferiore a mq. 60.

4. Gli interventi di trasformazione di cui al comma 1 p.ti 2, solo nei casi di frazionamento delle U.I., 3 e 4 sono supportati da approfondite analisi storiche, tipologiche e morfologiche che prendono in esame la configurazione e i caratteri architettonici dell'edificio o complesso edilizio attraverso il rilievo storico-critico, così come disciplinato dal Regolamento Edilizio, che assicurino pertanto:

  • - la piena compatibilità con l'impianto morfo-tipologico dell'immobile;
  • - la tutela e conservazione degli elementi tipologici, formali, costruttivi e strutturali che qualificano il valore dell'immobile, garantendo, in particolare, la conservazione dei materiali, delle tecniche costruttive, degli elementi decorativi originari;
  • - la conservazione dell'autenticità storico-costruttiva del sistema di aggregazione volumetrica e di stratificazione dell'edificio o complesso edilizio, nonché la salvaguardia dei caratteri spaziali degli ambienti che ne qualificano il valore architettonico;
  • - la conservazione e il mantenimento dell'unitarietà degli spazi scoperti e delle pertinenze;
  • - il mantenimento e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.

5. Non sono consentiti:

  • - gli incrementi di superficie utile (SU) e/o di volume complessivo(Vtot), ad esclusione della superficie utile consentita dal successivo comma 6;
  • - le modifiche alle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti e alle relative quote di calpestio, fatti salvi gli interventi strettamente necessari per il consolidamento e la realizzazione o modifica di collegamenti verticali;
  • - le modifiche significative agli elementi strutturali verticali;
  • - le modifiche della sagoma;
  • - i cordoli strutturali in elevazione;
  • - le modifiche alle coperture, tali comunque da determinare aumenti della volumetria complessiva e/o consentire incrementi della superficie calpestabile interna del fabbricato (Scal);
  • - le modifiche dei prospetti, salvo il ripristino di aperture o configurazioni prospettiche preesistenti, debitamente documentate, ed eventuali nuove aperture da valutare all'interno del rilievo storico-critico;
  • - la modifica:
  • - del coronamento tradizionale delle canne fumarie;
  • - dell'aggetto di gronda, sia dei materiali che delle sue dimensioni;
  • - la stonacatura delle facciate per sole porzioni;
  • - il frazionamento o la riduzione delle aree verdi private a corredo degli edifici e dei giardini formali e storici;
  • - la chiusura di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione di infissi;
  • - le demolizioni di volumi secondari e loro relativi accorpamenti costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione, salvo la demolizione, senza la ricostruzione, di superfetazioni;
  • - gli sbancamenti di terreno, volti a migliorare la fruibilità e la salubrità di locali interrati o seminterrati, tali da alterare la tipologia dell'edificio, la corografia dei luoghi e l'aumento dei piani visibili dell'edificio;
  • - l'abbattimento degli alberi e del complessivo disegno dei parchi e giardini formali e storici, ad eccezione degli interventi legati a problematiche di stabilità o fitosanitarie. Nei parchi e nei giardini formali e storici sono ammessi interventi volti alla sostituzione degli individui arborei certificati come staticamente pericolosi o morti con esemplari adulti di identica specie;
  • - la realizzazione di forni, gazebo, ripostigli in legno e simili;
  • - l'isolamento termico a cappotto esterno ai muri dell'involucro edilizio;
  • - la realizzazione di porticati, logge, terrazze, balconi, terrazze a tasca e serre solari.

6. Sono consentiti alle unità immobiliari abitative:

  • - lo spostamento del piano di calpestio del piano terra con scostamenti non superiori a 20 cm;
  • - incremento della superficie accessoria pari al 30% della superficie edificata (SE) del piano terra dell'edificio, da realizzarsi al disotto del piano terra, ma all'interno del sedime dell'edificio e con accesso esclusivo all'interno della unità immobiliare;
  • - un soppalco con superficie utile non superiore ad 1/3 della superficie utile del vano da soppalcare, riservando un'altezza minima di ml. 2,40 nella parte sottostante il soppalco e a condizione che non siano presenti decorazioni, soffitti a cassettoni o decorati o altre caratteristiche tipologiche da preservare e che il soppalco sia posizionato almeno a 20 cm sopra l'architrave delle aperture;
  • - un lucernario per unità immobiliare per l'accesso in sicurezza in copertura complanare alla falda del tetto, di dimensioni 70 cm per 1,20 m.;
  • - una piscina da realizzarsi nel verde privato a corredo degli edifici, con esclusione del giardino formale e storico, con le seguenti caratteristiche:
  • - dimensioni non superiori a 60 mq di superficie netta della vasca per ogni edificio o complesso edilizio unitario;
  • - la vasca deve essere completamente interrata, di forma rettangolare, la forma dell'invaso potrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti di terra;
  • - il rivestimento della vasca deve avere tonalità neutre congrue all'ambiente (ad esempio sabbia, verde, grigio), le pavimentazioni dovranno avere una larghezza massima di 1,00 m., uno dei lati minori potrà essere pavimentato per una profondità massima di 2,00 m;
  • - i volumi tecnici dovranno essere prioritariamente recuperati nelle strutture esistenti, se ciò non è verificabile, dovranno essere realizzati completamente interrati, con altezza massima (HMax) di 2,20 m e con superficie strettamente necessaria a contenere gli impianti e ad assicurarne l'accessibilità;
  • - una serra in ferro/legno e vetro con superficie di mq 10 con altezza massima (HMax) di m. 2,20, semplicemente appoggiata a terra, finalizzata al solo ricovero di piante e attrezzi da giardino;
  • - un volume tecnico interrato o seminterrato con altezza massima fuori terra di mt. 1,50, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche e comunque non superiore a 6 mq di SE, solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti. In tal caso i volumi tecnici devono essere collocati fuori della proiezione dell'edificio soprastante, salvo il rispetto delle prescrizioni del successivo comma 10;
  • - un pergolato in ferro/legno di mq 18 con sezioni modeste, atte al solo sostegno di un rampicante o di un impianto fotovoltaico, da realizzarsi in aderenza al fabbricato o staccato dall'edificio, in tal caso, deve essere localizzato in modo da non occludere visuali e non assumere eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali del terreno oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi;
  • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering;
  • - la realizzazione di manufatti pertinenziali privi di rilevanza edilizia la cui realizzazione non interessi l'edificio principale e a condizione che rispettino le prescrizioni del Regolamento Edilizio e dei successivi commi 8 e 9.

E' in ogni caso prescritto il rispetto delle disposizioni del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale recepite ai successivi punti 9 e 10.

7. Gli interventi non elencati al precedente punto 6 non sono mai consentiti, salvo gli interventi necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche. E' in ogni caso prescritto il rispetto delle disposizioni del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale di cui all'allegato "B""Disciplina dei beni paesaggistici"alle presenti Norme.

8. Fatte salve eventuali diverse disposizioni della normativa statale o regionale, è ammessa, previo parere favorevole della ASL competente per territorio, la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

9. Fatta eccezione per interventi localizzati di natura meramente manutentiva, o di consolidamento strutturale, gli elaborati tecnici di progetto e del rilievo storico-critico riferiti ad edifici o complessi edilizi di Classe B devono contenere la rappresentazione delle rispettive aree di pertinenza (parchi, giardini formali e storici) con l'individuazione e la descrizione dei caratteri identificativi e degli elementi qualificanti (percorsi interni, pavimentazioni, aiuole, limonaie, grotte, fontane, arredi, formazioni arboree decorative, muri storici di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimazione delle acque, terrazzamenti, etc.), nonché una dettagliata descrizione dei relativi interventi di conservazione e/o di valorizzazione, ove previsti, da attuarsi nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi punti 10 e 11.

10. Con riferimento alle direttive e prescrizioni contenute nel P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, gli interventi che interessano edifici o complessi edilizi di Classe B sono soggetti al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - siano conservati gli aspetti esteriori, utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili e coerenti;
  • - sia garantita la compatibilità tra destinazione d'uso prescelta e valore storico architettonico dell'immobile;
  • - sia mantenuto il carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema;
  • - siano realizzati gli interventi per il miglioramento del risparmio energetico nel rispetto dei caratteri architettonici ed edilizi aventi valore storico-tradizionale, privilegiando soluzioni che inseriscano i nuovi spessori a ridosso di pareti interne e all'intradosso dei solai;
  • - siano previsti, secondo soluzioni di adeguata qualità progettuale, l'installazione di nuovi impianti, l'adeguamento e/o rifacimento di quelli preesistenti, con l'adozione di soluzioni tecnologiche compatibili con i valori storico-paesaggistici, privilegiando i sistemi di tipo centralizzato;
  • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate. Per il mero appoggio di elementi sulla copertura, si dovranno impiegare adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti;
  • - sia mantenuto il carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema.

11. Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni dettate dagli Articoli 67 e 70 "Verde privato a corredo degli edifici" e "Giardini storici e formali", gli interventi che interessano i giardini e in genere i resedi storicizzati degli edifici o complessi edilizi di Classe B sono soggetti, in conformità con il P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, al rispetto delle seguenti ulteriori disposizioni:

  • - siano mantenute, alle nuove recinzioni, le medesime caratteristiche di quelle esistenti e qualora assenti le nuove siano realizzate con gli stessi caratteri di analoghe recinzioni storicizzate presenti in complessi di eguale valore storico-architettonico;
  • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale;
  • - venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale;
  • - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
  • - siano preservate le opere complementari (percorsi, serre, limonaie, grotte, fontane, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimazione delle acque, aiuole, giardini, annessi e quant'altro concorre a definirne il valore identitario);
  • - in presenza di parco o giardino o resede, originario o comunque storicizzato, sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree, degli spazi pertinenziali comuni e dei percorsi, evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali anche di tipo vegetale (siepi), con pavimentazioni non omogenee e con l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema.