Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 52 Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente di Classe C

1. Gli edifici o complessi edilizi di Classe C sono identificati con apposito segno grafico nelle tavole "Disciplina dei suoli e degli insediamenti". Gli interventi ammessi, nei limiti di seguito indicati, sono:

  • 1. manutenzione ordinaria MO;
  • 2. manutenzione straordinaria MS;
  • 3. Restauro e risanamento conservativo RRC, come disciplinato dall'art. 50;
  • 4. Ristrutturazione conservativa RC1, come disciplinato dall'art. 51;
  • 5. Ristrutturazione conservativa RC2, nei limiti di seguito indicati;
  • 6. Realizzazione di interventi pertinenziali nei limiti di seguito indicati IP;
  • 7. Interventi di nuova edificazione NE limitatamente alla realizzazione di piscine, nei limiti di seguito indicati.

2. Le destinazioni d'uso ammesse sono:

  • - Residenza;
  • - Servizi pubblici;
  • - Direzionale e servizi privati;
  • - Commercio al dettaglio sino all'insediamento di medie strutture di vendita, con esclusione delle aggregazioni di medie strutture di vendita aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture.

Il frazionamento in più unità immobiliari è ammesso solo per la destinazione d'uso residenziale con (SE) per singola unità abitativa non inferiore a mq. 60.

3. Gli interventi ammissibili sugli edifici o complessi edilizi di Classe C, comunque denominati ai sensi delle vigenti norme statali e/o regionali, sono essenzialmente finalizzati al recupero funzionale degli organismi edilizi e alla trasmissione dei valori culturali, che ancora permangono, alle generazioni future.

4. Gli interventi di trasformazione di cui al comma 1 p.to 5 sono supportati da approfondite analisi storiche, tipologiche e morfologiche che prendono in esame la configurazione e i caratteri architettonici dell'edificio o complesso edilizio attraverso il rilievo storico-critico, così come disciplinato dal Regolamento Edilizio, che assicurino pertanto:

  • - la compatibilità con l'impianto morfo-tipologico dell'immobile;
  • - la tutela e conservazione degli elementi tipologici, formali, costruttivi e strutturali che qualificano il valore dell'immobile, garantendo, in particolare, la conservazione dei materiali, delle tecniche costruttive, degli elementi decorativi originari;
  • - la conservazione dell'autenticità storico-costruttiva del sistema di aggregazione volumetrica e di stratificazione dell'edificio o complesso edilizio, nonché la salvaguardia dei caratteri spaziali degli ambienti che ne qualificano il valore architettonico;
  • - il mantenimento e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.

5. Non sono consentiti:

  • - la demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e/o per l'esecuzione di limitatissimi interventi di sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza statica, debitamente documentati;
  • - le modifiche alle coperture, tali comunque da determinare aumenti della volumetria complessiva e/o consentire incrementi della superficie calpestabile interna del fabbricato (Scal);
  • - le modifiche all'involucro edilizio e/o alla sagoma del fabbricato;
  • - gli incrementi della volumetria complessiva(Vtot);
  • - la modifica:
  • - del coronamento tradizionale delle canne fumarie;
  • - dell'aggetto di gronda, sia dei materiali che delle sue dimensioni;
  • - degli stipiti di porte e finestre;
  • - la stonacatura delle facciate per sole porzioni;
  • - la chiusura di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione di infissi;
  • - la riduzione del verde privato a corredo degli edifici;
  • - l'isolamento termico a cappotto esterno ai muri dell'involucro edilizio;
  • - la realizzazione di porticati, logge, balconi, terrazze, terrazze a tasca e serre solari.

6. Sono consentiti alle unità immobiliari abitative:

  • - la modifica delle facciate attraverso il rilievo storico-critico. Non è richiesto il rilievo storico- critico per modeste modifiche alle facciate, come ad esempio la nuova realizzazione di una sola nuova apertura o l'ampliamento di una apertura esistente o la trasformazione di una porta in finestra e viceversa. L'insieme di detti interventi determina la necessità della redazione del rilievo storico critico;
  • - lo spostamento del piano di calpestio del piano terra con scostamenti non superiori a 30 cm;
  • - gli incrementi di superficie utile (SU) derivanti da interventi di modesti spostamenti dei solai, che non potranno essere comunque superiori a 30 cm;
  • - un soppalco con superficie utile non superiore ad 1/3 della superficie utile del vano da soppalcare, riservando un'altezza minima di ml. 2,40 nella parte sottostante il soppalco e a condizione che non siano presenti decorazioni, soffitti a cassettoni o decorati o altre caratteristiche tipologiche da preservare e che il soppalco sia posizionato almeno a 20 cm sopra l'architrave delle aperture;
  • - gli interventi di recupero dei sottotetti degli edifici residenziali per fini abitativi ai sensi della L.R.5/2010, in tal caso è possibile realizzare finestre a tetto fino al raggiungimento della superficie finestrata minima richiesta dalla citata legge regionale;
  • - gli incrementi di superficie accessoria (SA), così definiti:
  • - una cantina interrata all'interno del sedime edilizio con altezza utile (HU) interna di m. 2,40, con una scala larga 1,20 ml di collegamento, anche esterna all'involucro edilizio;
  • - un locale accessorio esterno all'involucro edilizio, nel quale installare anche apparecchiature tecnologiche, da realizzarsi nella pertinenza edilizia impermeabile con una superficie accessoria (SA) massima pari al 20% della superficie edificata (SE) dell'unità abitativa e comunque non superiore a 20 mq di superficie accessoria (SA), con altezza massima (HMax) di m. 2,40. La realizzazione di tale locale accessorio è ammessa solo nei casi in cui l'unità abitativa ne sia priva;
  • - un lucernario per unità immobiliare per l'accesso in sicurezza in copertura complanare alla falda del tetto, di dimensioni 70 cm per 1,20 m.;
  • - un abbaino per unità immobiliare con larghezza pari a 1,50 mt. e altezza massima emergente dalla falda di ml 1,20 ed arretrato dal filo facciata per almeno 2,00 mt;
  • - la realizzazione nel verde privato a corredo degli edifici di una piscina con le seguenti caratteristiche:
  • - dimensioni non superiori a 60 mq di superficie netta della vasca per ogni edificio o complesso edilizio unitario;
  • - la vasca deve essere completamente interrata, di forma rettangolare, la forma dell'invaso potrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti di terra;
  • - il rivestimento della vasca deve avere tonalità neutre congrue all'ambiente (ad esempio sabbia, verde, grigio), le pavimentazioni dovranno avere una larghezza massima di 1,00 m., uno dei lati minori potrà essere pavimentato per una profondità massima di 2,00 m;
  • - i volumi tecnici dovranno essere prioritariamente recuperati nelle strutture esistenti, se ciò non è verificabile, dovranno essere realizzati completamente interrati, con altezza massima (HMax) di 2,20 m e con superficie strettamente necessaria a contenere gli impianti e ad assicurarne l'accessibilità;
  • - modeste modifiche alle coperture, tali comunque da non determinare aumenti della volumetria complessiva e/o consentire incrementi della superficie calpestabile interna del fabbricato (Scal);
  • - la realizzazione di un cordolo strutturale con altezza massima di 30 cm; tale intervento non è soggetto alla disciplina degli articoli 32 e 33 delle presenti Norme;
  • - la realizzazione di aggetti max 1,20 m. a copertura di porte e finestre al piano terra in coppi e tegole o ferro e vetro;
  • - la realizzazione di un pergolato in ferro/legno di mq 18 con sezioni modeste, atte al solo sostegno di un rampicante o di un impianto fotovoltaico, da realizzarsi in aderenza al fabbricato o staccato dall'edificio, in tal caso, non deve essere localizzato in modo da occludere visuali e né deve assumere eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio: deve preferibilmente sfruttare i dislivelli naturali del terreno oppure deve inserirsi in un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi;
  • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering;
  • - la realizzazione di manufatti pertinenziali privi di rilevanza edilizia la cui realizzazione non interessi l'edificio principale e a condizione che rispettino le prescrizioni del Regolamento Edilizio e dei successivi commi 8 e 9.

E' in ogni caso prescritto il rispetto delle disposizioni del P.I.T./Piano Paesaggistico Regionale, recepite al successivo punto 9 .

7. Gli interventi non elencati al precedente punto 6 non sono mai consentiti, salvo gli interventi necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche. E' in ogni caso prescritto il rispetto delle disposizioni del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale di cui all'allegato B "Disciplina dei beni paesaggistici"alle presenti norme.

8. Con riferimento alle direttive e prescrizioni contenute nel P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, gli interventi che interessano edifici o complessi edilizi di Classe C sono soggetti al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema;
  • - l'installazione di nuovi impianti, l'adeguamento e/o rifacimento di quelli preesistenti siano previsti secondo soluzioni di adeguata qualità progettuale, con l'adozione di soluzioni tecnologiche compatibili con i valori storico-paesaggistici, privilegiando i sistemi di tipo centralizzato;
  • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate. Per il mero appoggio di elementi sulla copertura, si dovranno impiegare adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti;

9. Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni dettate dagli Articoli 67 e 70 "Verde privato a corredo degli edifici" e "Giardini storici e formali", gli interventi che interessano i giardini e in genere i resedi storicizzati degli edifici o complessi edilizi di Classe C sono soggetti, in conformità con il P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, al rispetto delle seguenti ulteriori disposizioni:

  • - siano mantenute per le nuove recinzioni le medesime caratteristiche di quelle esistenti e, qualora assenti, le nuove siano realizzate con gli stessi caratteri di analoghe recinzioni storicizzate presenti in complessi edilizi simili, salvo il rispetto delle prescrizioni previste dai singoli tessuti, se non in contrasto con il presente articolo;
  • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale;
  • - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi;
  • - siano conservati gli aspetti esteriori, utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili e coerenti e nel caso di modifica delle coloriture delle facciate esse devono essere conformi alla scala di colori allegata al Regolamento Edilizio;
  • - siano preservate le opere complementari (percorsi, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimazione delle acque, giardini, annessi e quant'altro concorre a definirne il valore identitario);
  • - in presenza di resede originario o comunque storicizzato sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree, degli spazi pertinenziali comuni e dei percorsi.