Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 54 Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente di Classe E

1. Gli edifici o complessi edilizi di Classe E sono identificati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti". Gli interventi ammessi sono, nei limiti di seguito indicati:

  • 1. manutenzione ordinaria MO;
  • 2. manutenzione straordinaria MS;
  • 3. Restauro e risanamento conservativo RRC, come disciplinato all'art. 50;
  • 4. Ristrutturazione Edilizia conservativa REC1, REC2 e REC3 come disciplinati dagli artt. 51, 52 e 53;
  • 5. Ristrutturazione Edilizia ricostruttiva RER1 nei limiti di seguito indicati;
  • 6. Addizione Volumetrica AV2 quale di seguito indicata;
  • 7. Realizzazione di interventi pertinenziali nei limiti di seguito indicati IP;
  • 8. Interventi di nuova edificazione NE limitatamente alla realizzazione di piscine, nei limiti di seguito indicati.

2. Le destinazioni d'uso ammesse sono:

  • - Residenza;
  • - Servizi pubblici;
  • - Direzionale e servizi privati;
  • - Commercio al dettaglio sino all'insediamento di medie strutture di vendita, con esclusione delle aggregazioni di medie strutture di vendita aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture.

Il frazionamento in più unità immobiliari è ammesso solo per la destinazione residenziale con (SE), per singola unità immobiliare, non inferiore a mq. 50.

3. Gli interventi ammissibili sugli edifici o complessi edilizi di Classe E sono essenzialmente finalizzati alla conservazione o al recupero dei caratteri formali degli organismi edilizi.

4. Gli interventi di riorganizzazione funzionale degli edifici sono eseguiti con l'impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano il mantenimento dei caratteri architettonici delle facciate prospicienti gli spazi pubblici rilevabili attraverso il rilievo storico-critico, così come disciplinato dal Regolamento Edilizio, nel caso si eseguissero interventi di cui al comma 1 punto 6 ) . Tali interventi devono assicurare:

  • - la compatibilità con l'impianto morfo-tipologico dell'immobile;
  • - la conservazione dei materiali, delle tecniche costruttive, degli elementi decorativi originari sulle facciate prospicienti gli spazi pubblici;
  • - la conservazione dell'autenticità storico-costruttiva del sistema di aggregazione volumetrica e di stratificazione dell'edificio o complesso edilizio, nonché la salvaguardia dei caratteri compositi e decorativi delle facciate principali;
  • - il mantenimento e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.

5. Non sono consentiti:

  • - la realizzazione di portici, balconi, terrazze a sbalzo, terrazze a tasca e verande;
  • - la riduzione del verde privato a corredo degli edifici, salvo quella necessaria per gli ampliamenti di addizione volumetrica;
  • - l'isolamento termico a cappotto esterno ai muri dell'involucro edilizio confinante con gli spazi pubblici.

6. Sono consentiti alle unità immobiliari abitative:

  • - la demolizione con fedele ricostruzione dell'edificio;
  • - la modifica delle facciate. Per questo intervento è prevista, dal precedente comma 4, la redazione del rilievo storico-critico. Si fa presente che non è richiesto il rilievo storico- critico per le modeste modifiche alle facciate, come ad esempio la nuova realizzazione di una sola nuova apertura o l'ampliamento di un'apertura esistente o la trasformazione di una porta in finestra e viceversa. L'insieme sistematico di detti interventi determina la necessità della redazione del rilievo storico critico;
  • - gli incrementi della superficie utile (SU) interna alla sagoma dell'edificio, anche attraverso lo spostamento degli orizzontamenti, o lo svuotamento dell'edificio a condizione che siano previsti il miglioramento sismico ed il miglioramento delle prestazioni energetiche riferibile almeno ad una Classe energetica;
  • - lo spostamento del piano di calpestio del piano terra con scostamenti non superiori a 40 cm;
  • - gli interventi di recupero dei sottotetti degli edifici residenziali per fini abitativi ai sensi della L.R.5/2010, in tal caso è possibile realizzare finestre a tetto fino al raggiungimento della superficie finestrata minima richiesta dalla citata legge regionale;
  • - un lucernario per unità immobiliare per l'accesso in sicurezza in copertura complanare alla falda del tetto, di dimensioni 70 cm per 1,20 m.;
  • - un abbaino per unità immobiliare con larghezza pari a 1,50 mt. e altezza massima emergente dalla falda di ml 1,20 ed arretrato dal filo facciata per almeno 2,00 mt;
  • - aggetti max 1,20 m. a copertura di porte e finestre al piano terra in coppi e tegole o ferro e vetro;
  • - gli incrementi di superficie accessoria (SA), così definita:
  • - una cantina interrata all'interno del sedime edilizio con altezza utile (HU) interna di m. 2,40, con una scala larga 1,20 ml di collegamento, anche esterna all'involucro edilizio;
  • - un locale accessorio esterno all'involucro edilizio, nel quale installare anche apparecchiature tecnologiche, da realizzarsi nella pertinenza edilizia impermeabile con una superficie edificabile (SE) massima pari al 20% della superficie edificata (SE) dell'unità abitativa e comunque non superiore a 20 mq di superficie edificabile (SE), con altezza massima (HMax) di m. 2,40. La realizzazione di tale locale accessorio è ammessa solo nei casi in cui l'unità abitativa ne sia priva;
  • - una sola loggia da realizzarsi lungo lo sviluppo della facciata retrostante l'edificio principale, con aggetto di gronda non superiore a 50 cm;
  • - la realizzazione nel verde privato a corredo degli edifici di una piscina con le seguenti caratteristiche:
  • - dimensioni non superiori a 60 mq di superficie netta della vasca per ogni edificio o complesso edilizio unitario;
  • - la vasca deve essere completamente interrata, di forma rettangolare, la forma dell'invaso potrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti di terra;
  • - il rivestimento della vasca deve avere tonalità neutre congrue all'ambiente (ad esempio sabbia, verde, grigio), le pavimentazioni dovranno avere una larghezza massima di 1,00 m., uno dei lati minori potrà essere pavimentato per una profondità massima di 2,00 m;
  • - i volumi tecnici dovranno essere prioritariamente recuperati nelle strutture esistenti, se ciò non è verificabile, dovranno essere realizzati completamente interrati, con altezza massima (HMax) di m. 2,00 e con superficie strettamente necessaria a contenere gli impianti e ad assicurarne l'accessibilità;
  • - la realizzazione di manufatti pertinenziali privi di rilevanza edilizia la cui realizzazione non interessi l'edificio principale e a condizione che rispettino le prescrizioni del Regolamento Edilizio e dei successivi commi 7 e 8;
  • - le addizioni volumetriche una tantum delle unità abitative, presenti al momento dell'adozione del presente Piano, fino a 40 mq di superficie edificabile (SE) e con altezza pari a quella dell'edificio esistente. Tale addizione non deve coinvolgere la facciata principale e deve realizzarsi nelle pertinenze edilizie impermeabili e/o nel verde privato a corredo degli edifici, a condizione che siano rispettate le prescrizioni dell'art. 67 delle presenti Norme;
  • - la realizzazione di un pergolato in ferro/legno di mq 18 con sezioni modeste, atte al solo sostegno di un rampicante o di un impianto fotovoltaico, da realizzarsi in aderenza al fabbricato o staccato dall'edificio, in tal caso, non deve essere localizzato in modo da occludere visuali e né deve assumere eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio: deve preferibilmente sfruttare i dislivelli naturali del terreno oppure inserirsi in un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi;
  • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering.

7. Con riferimento alle direttive e prescrizioni contenute nel P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, gli interventi che interessano edifici o complessi edilizi di Classe E sono soggetti al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema;
  • - l'installazione di nuovi impianti, l'adeguamento e/o rifacimento di quelli preesistenti siano previsti secondo soluzioni di adeguata qualità progettuale, con l'adozione di soluzioni tecnologiche compatibili con i valori paesaggistici, privilegiando i sistemi di tipo centralizzato;
  • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate. Per il mero appoggio di elementi sulla copertura, si dovranno impiegare adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti.

8. Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni dettate dall'articolo 67 "Verde privato a corredo degli edifici" e l'articolo 70 "Giardini storici e formali", gli interventi che interessano i giardini e in genere i resedi storicizzati degli edifici o complessi edilizi di Classe E sono soggetti, in conformità con il P.I.T./Piano Paesaggistico Regionale, al rispetto delle seguenti ulteriori disposizioni:

  • - siano mantenute le medesime caratteristiche delle recinzioni esistenti e, qualora assenti, le nuove siano realizzate con gli stessi caratteri di analoghe recinzioni storicizzate presenti in complessi edilizi simili;
  • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo e di valore storico-tradizionale;
  • - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
  • - siano conservati gli aspetti esteriori, utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili e coerenti;
  • - siano preservate le opere complementari (percorsi, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimazione delle acque, giardini, annessi e quant'altro concorre a definirne il valore identitario);
  • - in presenza di resede, originario o comunque storicizzato, sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree, degli spazi pertinenziali comuni e dei percorsi, evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema.