Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 55 Tessuti di impianto storico ed edifici sparsi storicizzati (TS)

1. Sono ricomprese sotto la denominazione di "Tessuti di impianto storico ed edifici sparsi storicizzati" le parti del territorio urbanizzato (sia all'interno del capoluogo che nei centri abitati minori) in cui prevale una edificazione risalente ad epoca antecedente al 1960 .

Ricadono nei "Tessuti di impianto storico ed edifici sparsi storicizzati", individuati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", gli edifici e i complessi edilizi di interesse, culturale, storico e architettonico a cui è assegnata una classificazione a seconda del valore, così come definita nell'Art. 49 del presente Capo. Gli spazi pubblici, in essi contenuti, costituiscono componente fondamentale ed identitaria degli insediamenti esistenti, nonché sede delle relazioni sociali, culturali ed economiche della comunità locale. Gli interventi disciplinati dal Piano Operativo sono pertanto essenzialmente finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione:

  • - degli elementi caratterizzanti gli assetti morfologici e tipologici del patrimonio edilizio esistente e degli assetti insediativi;
  • - della configurazione e degli elementi costitutivi e qualificanti dello spazio pubblico.

2. Nei "tessuti di impianto storico ed edifici sparsi storicizzati" sono ammesse le seguenti categorie funzionali e/o destinazioni d'uso (e relative sub-articolazioni), così come disciplinate dal Titolo VI "Disciplina delle funzioni" delle presenti Norme:

  • - Residenziale;
  • - Direzionale e servizi privati;
  • - Servizi pubblici;
  • - Commercio al dettaglio sino all'insediamento di medie strutture di vendita, con esclusione delle aggregazioni di medie strutture di vendita aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture.

Gli edifici e/o manufatti nei quali alla data di adozione del presente Piano Operativo risultino legittimamente insediate attività diverse da quelle sopra elencate possono essere oggetto esclusivamente di interventi di natura manutentiva/conservativa, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie e non comportanti incremento del numero delle unità immobiliari.

Alle unità immobiliari con destinazione d'uso residenziale è ammesso il frazionamento a condizione che la superficie edificata(SE) non sia inferiore a 60 mq.

3. Disciplina degli interventi:

1. Gli interventi consentiti sugli immobili Classificati A,B,C, D ed E ricadenti in questo tessuto sono disciplinati dagli articoli 50, 51, 52, 53 e 54 e dalla presente disposizione: prevalgono, tra le discipline della classi di valore e quella del tessuto, le disposizioni e le limitazioni più restrittive.

Per gli edifici privi di indicazione della classe di valore trovano applicazione i limiti di intervento di cui al presente articolo.

Nei tessuti di cui al presente articolo sono ammessi i seguenti interventi nei limiti di seguito indicati :

  • - MO - Manutenzione Ordinaria;
  • - MS - Manutenzione Straordinaria;
  • - RRC - Restauro e Risanamento Conservativo;
  • - REC - Ristrutturazione edilizia Conservativa:
    • a) realizzazione di nuova (SE) internamente alla sagoma dell'unità immobiliare anche con la creazione di nuovi orizzontamenti;
    • b) recupero abitativo dei sottotetti con modifica dell'altezza in gronda di 50 cm, mantenendo inalterata la pendenza delle falde del tetto e salvo verifica degli articoli 32 e 33 delle presenti Norme;
      • - DSR - Demolizione Senza Ricostruzione di porzioni di edificio interne all'isolato;
      • - RER - Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva:
        • a) con fedele ricostruzione;
        • b) con diversa sagoma a condizione che l'Indice di Copertura (IC) non superi il 50% della superficie fondiaria di riferimento;
        • c) ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti;
          • - IP - interventi pertinenziali nei limiti di seguito indicati;
          • - NE - Interventi di nuova edificazione limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche, infrastrutture ed opere di urbanizzazione.

          4. Nei "Tessuti di impianto storico ed edifici sparsi storicizzati", salvo le limitazioni più restrittive sugli edifici classificati A,B,C, D, ed E, sono ammessi:

          • - le modifiche alle aperture senza alterazione dell'integrità compositiva del prospetto, della gerarchia delle aperture e senza compromissione dei caratteri architettonici degli elementi costruttivi, al fine di consentire l'accesso delle auto a locali al piano terra ad uso autorimessa privata;
          • - una loggia da realizzarsi lungo lo sviluppo della facciata retrostante l'edificio principale, con aggetto di gronda non superiore a 50 cm;
          • - gli interventi di recupero dei sottotetti degli edifici residenziali per fini abitativi ai sensi della L.R.5/2010, in tal caso è possibile realizzare finestre a tetto fino al raggiungimento della superficie finestrata minima richiesta dalla citata legge regionale;
          • - un lucernario per unità immobiliare per l'accesso in sicurezza in copertura complanare alla falda del tetto, di dimensioni 70 cm per 1,20 mt.;
          • - un abbaino per unità immobiliare con larghezza pari a 1,50 mt. e altezza massima emergente dalla falda di ml 1,20 ed arretrato dal filo facciata per almeno 2,00 mt;
          • - i pannelli fotovoltaici e solari da realizzarsi in aderenza alle falde, impiegando adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti;
          • - le modifiche alle facciate a condizione che sia mantenuta la stessa composizione architettonica, coloriture ed eventuali decorazioni;
          • - le nuove pavimentazioni nelle aree a verde privato a corredo degli edifici a condizione che siano rispettate le prescrizioni dell'Art. 67 delle presenti Norme e la omogeneità dei materiali con le pertinenze impermeabili di cui all'Art. 69;
          • - l'installazione di impianti tecnologici da alloggiare in appositi spazi non visibili da dalle strade e piazze pubbliche;
          • - un pergolato con una superficie massima di mq 18, da realizzarsi sul retro dei fabbricati, con materiali leggeri (ferro o legno) e con modeste sezioni atte solo a sostenere il solo peso di una pianta rampicante, telo o pannelli fotovoltaici;
          • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering;
          • - una serra avente superficie massima di mq 10,00, con altezza massima (HMax) m. 2,20 da realizzarsi in ferro/legno e vetro per il rimessaggio di piante e attrezzi;
          • - un barbecue semplicemente appoggiato a terra con superficie max di mq 1,50 m., con o senza cappa.

          La dotazione di parcheggi stanziali è disciplinata dall'Articolo 28 delle presenti Norme.

        5. Nei "Tessuti di impianto storico ed edifici sparsi storicizzati", salvo le limitazioni più restrittive derivanti dalla disciplina sugli edifici classificati A,B,C, D ed E, non sono ammessi:

      • - gli ampliamenti volumetrici o addizioni volumetriche;
      • - i cordoli strutturali in elevazione;
      • - l'alterazione dei prospetti esistenti sul fronte strada o spazio pubblico, se non mediante la riapertura di finestre o porte preesistenti, senza modifiche di forma e posizione, previa presentazione di documentazione in ordine alla preesistenza;
      • - i mutamenti della destinazione d'uso dei locali ai piani terra da commerciale in residenziale;
      • - l'alterazione degli apparati decorativi e altri elementi ove ancora presenti, quali:
      • - le coloriture, le modanatura e le inferriate di finestre e balconi delle facciate;
      • - il coronamento delle canne fumarie;
      • - l'aggetto di gronda, sia dei materiali che delle sue dimensioni;
      • - gli stipiti di porte e finestre e degli infissi;
      • - la stonacatura delle facciate;
      • - l'alterazione dell'impianto distributivo e organizzativo degli spazi esterni pertinenziali (parchi, giardini, corti, orti) privilegiando la sostituzione di materiali eventualmente presenti non tradizionali, scadenti o estranei alla tipologia originaria con materiali e tecnologie adeguate al valore storico architettonico dell'organismo edilizio;
      • - le terrazze a tasca;
      • - i lastrici solari, balconi e terrazze;
      • - la chiusura di logge e porticati;
      • - l'isolamento termico a cappotto esterno ai muri dell'involucro edilizio per le facciate a confine con gli spazi pubblici;
      • - le serre solari;
      • - la frammentazione del resede originario storicizzato con delimitazioni fisiche quali recinzioni o separazioni fisiche permanenti di qualsiasi natura;
      • - il taglio di alberi di alto fusto, salvo il caso di pericolo per la pubblica e privata incolumità e di fitopatie, in tal caso le piante devono essere sostituite con specie autoctone, si veda a tal proposito l'allegato "A" alla L.R.39/2000 "Elenco degli alberi e arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana";
      • - l'installazione di volumi tecnici su prospetti lungo strade e piazze pubbliche;
      • - le piscine comportanti trasformazione permanente di suolo inedificato;
      • - gli interventi pertinenziali, salvo gli interventi di demolizione e ricostruzione di volumi secondari esistenti con le limitazioni dell'art.135 della L.R.65/2014;
      • - l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete;
      • - le canne fumarie sulle facciate prospicienti gli spazi pubblici;
      • - i serramenti di alluminio anodizzato. Potranno tuttavia essere ammessi serramenti realizzati con nuovi materiali ma con effetto visivo uguale a quelli esistenti.