Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 58 Tessuti urbani recenti ad assetto insediativo irregolare di margine (TRi2)

1. I Tessuti urbani recenti ad assetto insediativo irregolare di margine, individuati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono tessuti insediativi a bassa densità con cui gli insediamenti si innescano disordinatamente nel territorio rurale. Sono caratterizzati da una crescita per singoli lotti e dipendenti da un asse viario preesistente sul quale sono strutturati percorsi a pettine di accesso dedicati, inseriti nella trama agraria preesistente.

La destinazione è prevalentemente residenziale con edifici mono e bifamiliare o pluripiano di modeste altezze isolati sul lotto. I retri degli edifici sono generalmente orientati verso il territorio rurale, privi di un fronte omogeneo, anche se la prevalenza di giardini e di orti formano un filtro, anche se disomogeneo, fra il territorio rurale e l'insediamento urbano.

Obiettivo primario è il rafforzamento di un bordo verde come fronte urbano omogeneo.

2. Nei "Tessuti urbani recenti ad assetto insediativo irregolare di margine " sono ammesse le seguenti categorie funzionali e/o destinazioni d'uso (e relative sub-articolazioni), così come disciplinate dal Titolo VI "Disciplina delle funzioni" delle presenti Norme:

  • - Residenza;
  • - Direzionale e servizi privati;
  • - Servizi pubblici;
  • - Commercio al dettaglio sino all'insediamento di medie strutture di vendita, con esclusione delle aggregazioni di medie strutture di vendita aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture.

E' ammesso il frazionamento. Per le unità immobiliari a destinazione d'uso residenziale è ammesso il frazionamento a condizione che la superficie edificata(SE) delle singole unità immobiliari non sia inferiore a 45 mq.

3. Gli interventi consentiti sugli immobili Classificati A,B,C, D ed E ricadenti in questo tessuto sono disciplinati dagli articoli 50, 51, 52, 53 e 54 e dalla presente disposizione, prevalgono, tra le discipline della classe di valore e quella del tessuto, le disposizioni e le limitazioni più restrittive.

Per gli edifici privi di indicazione della classe di valore trovano applicazione i limiti di intervento di cui al presente articolo.

Nei tessuti di cui al presente articolo sono ammessi i seguenti interventi, nei limiti di seguito indicati:

MO - Manutenzione Ordinaria;

MS - Manutenzione Straordinaria;

RRC - Restauro e Risanamento Conservativo;

REC - Ristrutturazione Edilizia Conservativa:

  • a) realizzazione di nuova (SE) internamente alla sagoma dell'unità immobiliare anche con la creazione di nuovi orizzontamenti;
  • b) recupero abitativo dei sottotetti ai sensi della L.R.5/2010;

RER - Ristrutturazione edilizia Ricostruttiva:

  • a) con fedele ricostruzione;
  • b) con diversa sagoma a condizione che l'Indice di Copertura (IC) non superi il 50% della superficie fondiaria di riferimento;
  • c) ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti;

AV - Addizioni volumetriche una tantum di unità immobiliari di edifici residenziali esistenti alla data di adozione del presente Piano Operativo con le seguenti limitazioni e prescrizioni:

  • - sono consentiti i seguenti interventi una tantum di addizione volumetrica alle unità immobiliari di edifici residenziali, esistenti alla data di adozione del Piano Operativo, monofamiliari, bifamiliari e plurifamiliari, a condizione che per questi ultimi vi sia una distribuzione plano altimetrica che consenta l'ampliamento in modo autonomo, sono escluse le consistenze secondarie eventualmente presenti sul lotto:
    • a) chiusura di logge o porticati non visibili dagli spazi pubblici, fino al limite del 20% della (SE) esistente;
    • b) ampliamento fuori sagoma fino a 50 mq di (SE), con altezza massima pari all'edificio esistente da realizzarsi nelle pertinenze edilizie impermeabili e/o nel verde privato a corredo degli edifici a condizione che siano rispettate le prescrizioni dell'Art. 67 delle presenti Norme;
    • c) del rialzamento del sottotetto fino a 1,00 ml dall'imposta di gronda, senza mai superare l'altezza massima in gronda di ml 7,50 e nel rispetto delle distanze minime come disciplinate dagli articoli 32 e 33 delle presenti Norme;
      • - alle unità immobiliari, presenti alla data di adozione del Piano Operativo, con destinazione Attrezzature di Servizio pubblico, (rientrano in questa categoria le attività private che offrono servizi e attrezzature analoghi a quelli pubblici e che comunque rivestono interesse pubblico, realizzate da associazioni e privati, previa stipula di convenzione che ne disciplini l'uso pubblico e le relative condizioni), sono consentiti i seguenti interventi una tantum di addizione volumetrica:
        • a) di chiusura di logge o porticati non visibili dagli spazi pubblici, fino al limite del 20% della (SE) esistente;
        • b) di ampliamento fuori sagoma fino a 100 mq di (SE) con altezza massima pari all'edificio esistente da realizzarsi nelle pertinenze edilizie impermeabili e/o nel verde privato a corredo degli edifici a condizione che siano rispettate le prescrizioni dell'art. 67 delle presenti Norme;
        • c) del rialzamento del sottotetto fino ad un'altezza di 0,50 ml dall'imposta di gronda, senza mai superare l'altezza massima di ml 7,50 e nel rispetto delle distanze minime come disciplinate dagli articoli 32 e 33 delle presenti Norme;

        IP - interventi pertinenziali nei limiti di seguito indicati;

      NE - Interventi di nuova edificazione limitatamente ad interventi di realizzazione di opere pubbliche, infrastruttura ed opere di urbanizzazione.

    3. Prescrizioni comuni:

    • a) Gli interventi di Ristrutturazione Ricostruttiva (RER), fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, sono realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che garantiscano lo standard europeo nZEB "Edifici a Energia quasi Zero" ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015;

    la conformità ai requisiti del detto Decreto è certificata dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all'art. 149, comma 1, della L.R. 65/2014. In mancanza di detti requisiti ovvero la mancata certificazione non consente il deposito dell'Attestazione asseverata di agibilità;

    • b) Gli interventi di Addizione Volumetrica (AV), per la parte di edificio oggetto di ampliamento, e gli interventi di ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, sono realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che garantiscano la classe energetica globale "A". Il rispetto degli indici di prestazione energetica sono certificati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione lavori di cui all'art. 149, comma 1, della L.R. 65/2014 ovvero la mancata certificazione non consente il deposito dell'Attestazione asseverata di agibilità.

    Gli interventi di cui al precedente punto a) e b) devono garantire negli spazi aperti del proprio lotto urbanistico di riferimento, salvo il rispetto delle distanze previste dall'art. 892 del Codice Civile, un indice di densità arborea (Da) e di densità arbustiva (Dar) pari a 1 albero di alto fusto e a 2 arbusti ogni 200 mq di superficie fondiaria. Qualora la pertinenza dell'edificio sia direttamente a confine con il territorio rurale, la messa a dimora di piante di alto fusto autoctone e di siepi deve garantire un fronte verde omogeneo fra la campagna e i lotti edificati.

Gli interventi di cui ai precedenti punti a) e b) devono garantire inoltre una superficie permeabile di almeno il 30% della Superficie fondiaria nonché il rispetto dei limiti di cui all'art. 67.

La dotazione di parcheggi stanziali e di relazione è disciplinata dagli articoli 28 e 29 delle presenti Norme.

4. Non sono ammessi:

  • - le scale esterne, salvo i casi in cui si renda necessario raggiungere dal verde privato a corredo degli edifici il piano terreno o il piano interrato dell'unità immobiliare;
  • - l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete;
  • - la realizzare di corpi aggettanti superiori a quelli esistenti sui fronti degli spazi pubblici;
  • - le alterazioni dei prospetti esistenti sui fronti degli spazi pubblici. Per alterazioni si intende la modifica della composizione architettonica delle facciate, tale da alterare significativamente le dimensioni delle aperture e suoi eventuali allineamenti, le modanature e il disegno originario delle ringhiere, delle inferriate, dei cancelli e dei portoni;
  • - l'isolamento termico a cappotto esterno ai muri dell'involucro edilizio sui fronti confinanti con gli spazi pubblici;
  • - la chiusura di logge e porticati sulle facciate prospicienti gli spazi pubblici;
  • - l'esposizione di materiali a cielo aperto;
  • - le rimozioni degli apparati decorativi ove presenti;
  • - le terrazze a tasca nelle falde prospicienti gli spazi pubblici;
  • - il taglio di alberi di alto fusto, salvo il caso di pericolo per la pubblica e privata incolumità e di fitopatie, in tal caso le piante devono essere sostituite con specie autoctone, si veda a tal proposito l'allegato "A" alla L.R.39/2000 "Elenco degli alberi e arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana";
  • - l'installazione di volumi tecnici sulle facciate poste su strade e spazi pubblici.

5. Sono ammessi per ogni unità immobiliare abitativa:

  • - un intervento pertinenziale di cui all'art. 135 comma 2 lett. e) che comporti la realizzazione, all'interno delle pertinenze edilizie impermeabili ed esterna all'involucro edilizio, di una superficie accessoria (SA) non superiore al 20% della superficie edificata (SE) esistente dell'unità immobiliare residenziale e comunque non superiore a 20 mq, con Hmax 2,40ml. Tale superficie accessoria è consentita solo nei casi in cui l'unità immobiliare residenziale sia priva di ulteriori manufatti pertinenziali. La realizzazione del presente manufatto pertinenziale, della serra e del ripostiglio in legno sotto individuati sono tra loro alternativi, essendo escluso il cumulo dei relativi interventi;
  • - la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio, compresa la demolizione e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione all'interno della pertinenza edilizia impermeabile anche con ampliamenti della superficie accessoria, fino a raggiungere quella massima sopra consentita;
  • - una cantina interrata all'interno del sedime edilizio con altezza utile (HU) interna di m. 2,40, corredata da una scala di collegamento larga 1,20 ml, anche esterna all'involucro edilizio;
  • - una piscina con una dimensione massima di 60 mq;
  • - una loggia posta sull'intera lunghezza della facciata dell'edificio con un aggetto di gronda non superiore a 50 cm;
  • - una serra solare conforme all'art. 57 del Regolamento 39/R/2018, realizzata sulla base di un apposito studio tecnico dal quale risulti la riduzione del fabbisogno di energia primaria per riscaldamento dell'intero immobile. Un involucro di superfici trasparenti alla radiazione solare, ma al contempo in grado di limitare la dispersione termica, aventi le seguenti caratteristiche:
  • - il lato minore inferiore a ml 2,00 misurato come distanza tra la parete esterna dell'edificio ed il profilo perimetrale esterno di delimitazione della sagoma della serra, priva di riscaldamento, di arredi e con unico accesso dall'abitazione;
  • - il corretto orientamento con esposizione a sud, che risulta ottimale sia per il comportamento invernale che per il comportamento estivo;
  • - l'inserimento di dispositivi che ostacolino la radiazione solare diretta in periodo estivo o adeguati sistemi di schermatura solare regolabili,
  • - la predisposizione di un adeguato sistema di ventilazione tra la serra e l'ambiente esterno;
  • - la possibilità di rendere la serra completamente apribile per il periodo estivo;
  • - le nuove pavimentazioni nelle aree a verde privato a corredo degli edifici a condizione che siano rispettate le prescrizioni dell'Art. 67 delle presenti Norme e la omogeneità dei materiali con le pertinenze impermeabili di cui all'art. 69;
  • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate. Per il mero appoggio di elementi sulla copertura, si dovranno impiegare adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti;
  • - gli impianti tecnologici da alloggiare in appositi spazi non visibili da strade e piazze pubbliche quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili - singole o condominiali - , tubi, condotte di impianti a rete;
  • - un pergolato con una superficie massima di mq 18, da realizzarsi sul retro dei fabbricati, con materiali leggeri (ferro o legno) e con modeste sezioni atte solo a sostenere il solo peso di una pianta rampicante, telo o pannelli fotovoltaici;
  • - un gazebo con superficie non superiore a mq 9,00 ed altezza massima (HMax) di m. 2,00;
  • - una serra avente superficie di mq 10,00 con altezza massima (HMax) m. 2,20 da realizzarsi in ferro/legno e vetro per il rimessaggio di piante attrezzi da giardino, in alternativa al ripostiglio di cui al successivo punto e all'intervento pertinenziale sopra indicato;
  • - un ripostiglio in legno per rimessaggio attrezzi da giardino semplicemente appoggiato sul terreno o su pavimentazione esistente, avente superficie edificabile (SE) di mq 9,00 con altezza massima (HMax) di m. 2,20, in alternativa alla serra o all'intervento pertinenziale sopra indicati;
  • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering;
  • - le recinzioni:
  • - in presenza di recinzioni esistenti lungo vie e piazze pubbliche, le nuove recinzioni sono realizzate con finiture, coloriture, materiali e altezza uguali a quelle esistenti;
  • - in assenza di recinzioni esistenti, le nuove recinzioni sono realizzate con altezza massima di 2,00 m.: con muretto intonacato alto 1,00 m. e sovrastante ringhiera alta 1,00 m., completamente schermata da apposita siepe sempre verde;
  • - le aree di pertinenza e i giardini delle unità abitative che ricadono nel Territorio Rurale possono essere recintate fino ad una profondità di mt 10, misurata dal perimetro del Territorio Urbanizzato, in tal caso la recinzione deve avere le caratteristiche previste dall'art. 86 comma 3 delle presenti Norme.

6. Sono ammessi per ogni unità immobiliare commerciale:

  • - le installazioni stagionali poste a corredo di attività economiche con le limitazioni dell'art. 136 della L.R.65/2014.