Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 63 Tessuti produttivi da consolidare e completare TPS1

1. Il "Tessuto produttivo da consolidare e completare" TPS1 è posto nella località di Pian dell'Isola. In questo tessuto sono previsti alcuni lotti edificabili, che oggi rappresentano l'unica risorsa per l'ampliamento di importanti attività già da tempo insediate a Pian dell'Isola. Le tre aree di nuova edificazione, finalizzate al completamento puntuale del tessuto produttivo di Pian dell'Isola, sono disciplinate da apposite schede di trasformazione di cui all'allegato "A"- "Schede norma delle aree di trasformazione ". In conformità a quanto stabilito dalla fattibilità idraulica di cui al Titolo V, sono previsti dalle presenti Norme anche ampliamenti delle attività esistenti per consentire un loro futuro sviluppo e scongiurare eventuali delocalizzazioni.

2. Nei "Tessuti produttivi da consolidare e completare" sono ammesse le seguenti categorie funzionali e/o destinazioni d'uso, così come disciplinate dal Titolo VI "Disciplina delle funzioni" delle presenti Norme:

  • - Industriale e artigianale;
  • - Depositi e Commercio all'ingrosso sino all'insediamento di medie strutture di vendita, con esclusione delle aggregazioni di medie strutture di vendita aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture;
  • - Commercio al dettaglio sino all'insediamento di medie strutture di vendita, con esclusione delle aggregazioni di medie strutture di vendita aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture;
  • - Direzionale e servizi privati;
  • - Servizi pubblici;
  • - residenziale limitatamente alla possibilità di realizzazione dell'unità abitativa per il custode o il titolare della ditta, quali di seguito indicate.

E' ammesso il frazionamento alle unità immobiliari.

Le destinazioni d'uso sopra riportate sono così consentite con le seguenti limitazioni:

  • - E' consentito realizzare una unità abitativa, anche fuori sagoma, per ogni unità produttiva industriale o artigianale, non inferiore a 500 mq di superficie edificabile/edificata (SE), per il custode o per il titolare della ditta, con superficie edificabile di mq 120 di SE e con altezza massima uguale a quella esistente. A tal fine deve essere sottoscritta apposita convenzione volta a vincolare la destinazione dell'unità residenziale agli scopi sopra previsti (abitazione per il custode o per il titolare della ditta) e ad escluderne la possibilità di cessione se non unitamente all'unità produttiva che l'ha generata. Gli immobili industriali possono essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 75 della L.R. 65/2014;
  • - Commercio al dettaglio:
    • a) fino a 500 mq di superficie edificata (SE) per singola unità immobiliare;
    • b) oltre alla superficie di cui al punto a) è altresì ammessa una ulteriore superficie fino al 50% della superficie edificata (SE) risultante dalla sottrazione dei 500 mq. di cui alla lettera a) per singola unità immobiliare (esempio: per 1.000 mq di SE esistente è consentita una superficie massima per la destinazione commerciale al dettaglio pari a 750 mq di SE).

    È in ogni caso esclusa la realizzazione di aggregazioni di medie strutture di vendita aventi effetti assimilati a quelli delle grandi strutture.

3. Disciplina degli interventi.

Sono ammessi i seguenti interventi nei limiti di seguito indicati:

  • - MO Manutenzione Ordinaria;
  • - MS Manutenzione Straordinaria;
  • - RRC Restauro e Risanamento Conservativo;
  • - REC Ristrutturazione edilizia Conservativa con realizzazione di nuova (SE) internamente alla sagoma dell'unità immobiliare anche con la creazione di nuovi orizzontamenti, senza mutamento della destinazione d'uso;
  • - RER Ristrutturazione edilizia Ricostruttiva;
  • - SE Sostituzione Edilizia con:
  • - ampliamento fino al 50% della (SE) esistente;
  • - indice di copertura (IC) max 60% della superficie fondiaria;
  • - altezza massima (HMAX) ml.10,50;
  • - indice di permeabilità almeno pari al 25% delle superficie fondiaria;
  • - AV Addizione Volumetrica consentita alle unità produttive esistenti alla data di adozione del presente Piano Operativo da realizzarsi anche fuori sagoma fino al limite del 50% della superficie edificata (SE) esistente, per esigenze strettamente necessarie allo sviluppo dell'attività industriale/artigianale:
  • - Indice di copertura (IC) max 60% della superficie fondiaria;
  • - altezza massima (HMax) ml.10,50;
  • - indice di permeabilità (IPF) almeno pari al 25% delle superficie fondiaria;

In deroga alle altezze massime (HMax) previste e per motivate esigenze produttive, gli edifici possono avere altezze massime (HMax) diverse da quelle sopra riportate e comunque mai superiori a 14 ml.

Gli interventi di sostituzione edilizia con ampliamento e di addizione volumetrica, che eccedono i 150 mq di (SE), nonché di sopraelevazione in deroga alla altezze massime già previste di cui al presente comma (e comunque per altezze non superiori ai 14 ml), sono subordinati a permesso di costruire convenzionato ex art. 28-bis DPR 380/2001.

La convenzione, da approvarsi ad opera del Consiglio comunale sulla base di apposito piano di sviluppo aziendale, prevede impegni relativi allo sviluppo dell'attività anche, a titolo esemplificativo, attraverso l'assunzione di nuovi addetti, l'ottenimento di alte prestazioni energetiche, di cui al D.Lgs. n. 28/2011, e il miglioramento sismico dell'edificio.

4. Gli interventi di sostituzione edilizia (SE) e di addizione volumetrica (AV), sopra disciplinati, devono garantire negli spazi aperti del proprio lotto urbanistico di riferimento, salvo il rispetto delle distanze previste dall'art. 892 del Codice Civile, un indice di densità arborea (Da) e di densità arbustiva (Dar) pari a 1 albero di alto fusto e a 2 arbusti ogni 300 mq di superficie fondiaria, salvo che non si realizzino pareti o tetti verdi. Nel caso di impossibilità della messa a dimora dell'intera quantità dovuta di alberi e arbusti, si provvederà alla monetizzazione della quantità residua, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale, la quale avrà il compito di utilizzare dette risorse nella messa a dimora di alberi e di arbusti nei propri spazi pubblici.

5. Sono altresì consentiti:

  • - la demolizione di manufatti pertinenziali e loro ricostruzione anche in diversa collocazione, purché la nuova collocazione non insista su porzione del resede prospettante la viabilità pubblica e che siano ricostruiti nel lotto urbanistico di riferimento a parità di superficie coperta, di altezza massima in gronda e di altezza media interna;
  • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici;
  • - la realizzazione di coperture retrattili mantenute stabilmente in posizione chiusa e utilizzate in posizione aperta per il solo tempo necessario per il carico e scarico delle merci;
  • - i pergolati a copertura degli spazi destinati a parcheggio, realizzati con strutture leggere in ferro o legno con modesta sezione, atta a sostenere il peso di una pianta rampicante o telo, possono avere sezioni diverse nei soli casi in cui i pergolati sostengano i pannelli fotovoltaici;
  • - le recinzioni devono uniformarsi a quelle dei lotti confinati sia nei materiali che nelle altezze e coloriture;

6. Non sono consentiti:

  • - l'insediamento di Aziende a rischio di incidente rilevante;
  • - il mutamento di destinazione d'uso dei manufatti pertinenziali;
  • - il taglio di alberi e siepi, salvo accertate fitopatie e/o pericolo di caduta;
  • - l'installazione sulle facciate dei fabbricati degli impianti tecnologici esterni, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie parabole, antenne e simili.

7. Il tessuto TPS1 ricade totalmente negli "Ambiti per progetti di paesaggio territoriali" di cui all'art. 73 delle presenti Norme, a tal fine si prescrive:

  • - il mantenimento della vegetazione esistente, in particolare dei filari e delle siepi che collegano l'area industriale con il Fiume Arno;
  • - la permeabilità verso il Fiume attraverso la riapertura di nuovi collegamenti e il mantenimento e la conservazione dei passaggi pedonali esistenti;
  • - la riconversione in Area produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA) all'interno del progetto di paesaggio .

8. La dotazione di parcheggi stanziali e di relazione è disciplinata dagli articoli 28 e 29 delle presenti Norme.

Ai fini del calcolo della dotazione dei parcheggi stanziali il parametro dell'altezza da utilizzare è quello dell'altezza virtuale, così come disciplinato dal Regolamento 39/R/2018.